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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 14010 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso di 167.000 euro versati da C.G. S.r.l. come tributi speciali per il riutilizzo commerciale di dati e documenti catastali e ipotecari forniti dalla Pubblica Amministrazione. La contribuente sosteneva che tali tributi fossero incompatibili con il diritto europeo della concorrenza, perché consentivano alla Pubblica Amministrazione di sfruttare una posizione dominante e applicare prezzi eccessivi. L'Agenzia contestava sia la possibilità di disapplicare la normativa istitutiva dei tributi, sia la decorrenza del termine biennale per chiedere il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo dell'Agenzia, confermando che il giudice deve disapplicare la normativa nazionale sui tributi speciali nella parte in cui determina una posizione commerciale dominante contraria al diritto europeo, con conseguente possibilità di restituzione delle somme indebitamente pagate. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che il termine biennale per l'istanza di rimborso decorre dal pagamento del tributo, oppure dal verificarsi del presupposto restitutorio quando questo sia successivo. Nel caso concreto, l'illegittimità esisteva fin dall'origine, quindi le successive sentenze del TAR e della Cassazione non facevano decorrere un nuovo termine. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra composizione per verificare quali pagamenti fossero tempestivamente reclamabili e rideterminare il rimborso, oltre che per regolare le spese. Il ricorso incidentale della contribuente sulle spese è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 367-373

    La normativa istituiva tributi speciali per il riutilizzo commerciale di dati e documenti catastali e ipotecari. È stata ritenuta disapplicabile nella misura in cui produceva una posizione dominante della Pubblica Amministrazione e consentiva l'applicazione di prezzi incompatibili con la disciplina europea della concorrenza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    termine biennale per la domanda di restituzione di somme indebitamente pagate

    In assenza di una disciplina specifica, l'istanza di rimborso deve essere presentata entro due anni dal pagamento oppure, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto per la restituzione. Se l'illegittimità esiste fin dall'origine, il termine decorre dal pagamento e non dalla successiva pronuncia giudiziaria che la accerta.

  • Art. 2043 del codice civile

    Richiamato dall'Agenzia nel ricorso, ma non costituisce il fondamento decisivo della pronuncia, che si basa principalmente sulla disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto europeo della concorrenza.

  • Art. 3, comma 2, dello Schema di Convenzione allegato alla Circolare n. 2/2005 dell'Agenzia del Territorio

    La disposizione, annullata dal TAR Lazio, collegava l'importo dei tributi alla quantità di dati o documenti forniti a terzi, indipendentemente dal tipo di servizio pubblico reso. Tuttavia, tale annullamento non determina la decorrenza del termine per il rimborso quando l'illegittimità del tributo era originaria.

  • Principi affermati da Cassazione, Sezioni Unite, n. 30175/2011

    Il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna che attribuisce alla Pubblica Amministrazione una posizione commerciale dominante, consentendole di imporre un prezzo eccessivo per servizi o dati oggetto di riutilizzo commerciale.

Massime di principio

  • Quando un tributo o prelievo è dichiarato incompatibile con il diritto europeo, il giudice può disapplicare la norma nazionale che lo impone e riconoscere il diritto alla restituzione delle somme pagate.
  • La successiva sentenza amministrativa o tributaria che accerta l'illegittimità non fa necessariamente decorrere un nuovo termine per il rimborso: se l'illegittimità era originaria, il termine decorre normalmente dal pagamento.
  • In assenza di una disciplina speciale, la domanda di rimborso tributario deve essere presentata entro il termine biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso integrale: il giudice di rinvio deve verificare, pagamento per pagamento, quali somme siano state richieste tempestivamente e quindi possano essere restituite.
  • L'accertamento di una posizione dominante della Pubblica Amministrazione richiede che il prelievo determini un prezzo sproporzionato o esorbitante rispetto al servizio e produca effetti incompatibili con la concorrenza.

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