Cassazione Penale, Sentenza n. 33948/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare (da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere) in conseguenza della notizia di reato per cessione di cocaina commessa mentre l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari. Il ricorrente ha contestato: 1) la valutazione dell'attendibilità del teste-acquirente (Piricò) ritenendo inesistenti riscontri oggettivi alle sue dichiarazioni e quindi viziata la motivazione (artt. 276 e 299 cod. proc. pen.); 2) la scelta della misura (carcere) senza adeguata motivazione circa l'impossibilità di adottare misure alternative meno afflittive (es. braccialetto elettronico).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una valutazione incidentale coerente e non illogica sull'ascrivibilità della condotta di spaccio al ricorrente: le dichiarazioni del compratore sono state ritenute precise e dettagliate e, per il principio consolidato, le dichiarazioni dell'acquirente di modiche quantità possono essere rilevanti anche senza riscontri estrinseci. Quanto alla misura, la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia cautelare è stata considerata atto dovuto, salvo che ricorra la lieve entità della violazione; nel caso di specie è stata accertata una reiterata condotta di spaccio durante la custodia domiciliare, rilevante ai fini dell'aggravamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.). Gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
disposizione riferita alla illiceita' della cessione di sostanze stupefacenti
la condotta di cessione di cocaina è stata qualificata ai sensi di questa norma; la sua contestazione è stata ritenuta idonea a fondare l'aggravamento della misura cautelare
art. 276 cod. proc. pen. (e comma 1-ter)
norma sulle violazioni degli arresti domiciliari e sostituzione con custodia cautelare
nel caso di violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari il giudice deve sostituire la misura con la custodia cautelare in carcere salvo che la violazione sia di lieve entità; qui è ritenuta significativa la reiterazione della condotta di spaccio
art. 299 comma 4 cod. proc. pen.
riferimento all'aggravamento delle esigenze cautelari
la norma consente l'aggravamento della misura quando emergono esigenze cautelari maggiori; i giudici hanno ritenuto sussistenti tali esigenze in ragione della condotta contestata
procedura applicata per l'ordinanza del Tribunale del Riesame
l'ordinanza è stata pronunciata secondo le procedure previste dall'art. 310 per i provvedimenti cautelari
previsione dell'obbligo di versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità infondata
la Corte, ritenuta l'inammissibilità del ricorso e la responsabilità del ricorrente nella determinazione della causa, ha disposto il pagamento di Euro 3.000,00 a titolo di ammenda
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
adempimenti della cancelleria
gli atti devono essere inviati alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali previsti dalla disposizione
artt. 624, 625, 61 cod. pen. (reati di furto)
articoli penalmente rilevanti per i furti contestati in primo grado
riferimento alle imputazioni originarie per i furti per i quali il ricorrente era già stato condannato in primo grado; contesto fattuale rilevante ai fini delle esigenze cautelari
Massime di principio
- Le dichiarazioni di acquirenti di modiche quantità di stupefacenti, se risultano precise e dettagliate, possono essere ritenute attendibili e utilizzate per valutazioni incidentalmente riferite all'ascrivibilità della condotta anche in assenza di riscontri estrinseci.
- La violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari mediante reiterate cessioni di droga costituisce elemento grave che giustifica, di norma, l'aggravamento della misura cautelare fino alla custodia in carcere, salvo la prova della lieve entità della violazione.
- Il giudice è tenuto a motivare la sostituzione della misura; tuttavia, ove emerga una valutazione coerente e non illogica della reiterazione della violazione e delle esigenze cautelari, la scelta del carcere è legittima anche se non sono state svolte indagini aggiuntive richieste dalla difesa.
- Le censure difensive basate sulla mancanza di riscontri materiali o intercettazioni devono essere supportate da argomentazioni alternative plausibili (es. motivi per cui il teste avrebbe mentito); l'assenza di tali argomentazioni indebolisce il ricorso.
- La richiesta di misure di controllo meno afflittive (es. braccialetto elettronico) richiede una motivazione specifica e la dimostrazione che tali misure sarebbero idonee a garantire le esigenze cautelari; l'adozione automatica di strumenti alternativi non è obbligatoria se risulta inefficace rispetto al rischio concreto.
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