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Sentenza

Sentenza del 24/06/2020 n. 1889 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Termini per l'accertamento notificato entro il 31.12.2016 - Raddoppio dei termini in presenza di violazioni penali tributarie - Deposito della denuncia - Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto applicabile la disciplina previgente, poiché l’avviso era già stato notificato entro il 31 dicembre 2016, e non operante il raddoppio dei termini in mancanza della prova della denuncia. Di conseguenza, i termini ordinari di accertamento erano scaduti e l’avviso era tardivo. Il testo fornito non specifica ulteriori statuizioni, come la regolazione delle spese.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente contestava la tempestività dell’avviso e l’applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di violazioni penali tributarie. Per gli avvisi già notificati entro il 31 dicembre 2016, la disciplina transitoria dell’art. 2 del d.lgs. 128/2015 richiede, ai fini del raddoppio, che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata; nel giudizio l’Agenzia non aveva prodotto copia di alcuna denuncia riferibile alle indagini.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 128/2015

    Per gli avvisi già notificati entro il 31.12.2006, trova applicazione la normativa previgente (art. 2 d.lgs. 128/15) e si impone, ai fini del raddoppio dei termini, in presenza di violazioni penali tributarie, la necessità della denuncia da parte dell'Amministrazione - anche tramite gli organi a ciò deputati- essendo stato l'atto notificato anteriormente al 31.12.2016.

    Per gli avvisi ricadenti nella disciplina transitoria previgente, il raddoppio dei termini presuppone la presentazione della denuncia penale da parte dell’Amministrazione o degli organi competenti. La mancata produzione in giudizio della denuncia impedisce di fondare su di essa il raddoppio.

  • Art. 1, comma 132, della legge 208/2015

    Per gli avvisi di accertamento antecedenti al 31.12.2016 ma non ancora notificati entro tale data trova applicazione la nuova disciplina prevista dalla l. 208/15, art. 1 co. 132.

    La nuova disciplina si applica agli avvisi non ancora notificati entro il 31 dicembre 2016; per quelli già notificati entro tale data opera invece la disciplina previgente.

  • Art. 331 c.p.p.

    È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo disponibile non riporta uno specifico passaggio della decisione che ne esponga o applichi autonomamente il contenuto.

Massime di principio

  • Per stabilire quale disciplina regoli il raddoppio dei termini occorre verificare la data di notifica dell’avviso rispetto al 31 dicembre 2016: la nuova disciplina richiamata si applica agli avvisi non ancora notificati entro tale data, mentre per quelli già notificati opera la disciplina previgente.
  • Nel regime previgente, la mera esistenza di una possibile violazione penale tributaria non basta a giustificare il raddoppio: è necessaria la presentazione della denuncia.
  • Se l’Amministrazione invoca il raddoppio, deve poter dimostrare in giudizio il presupposto della denuncia; se non la produce e il termine ordinario è scaduto, l’accertamento è tardivo.

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