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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35197/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, con decreto n. 11 del 2026 ha applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni e sei mesi, oltre a una cauzione di 2.500 euro. Il proposto ha impugnato il decreto per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 1, 4, 6 e 8 del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che la motivazione sull’attualità della pericolosità fosse apparente: le condotte estorsive contestate erano cessate nel dicembre 2020 e, secondo la difesa, mancavano fatti successivi, nuovi reati o altri elementi concreti che dimostrassero la persistenza del pericolo, nonostante il significativo decorso del tempo. Ha lamentato che la Corte territoriale avesse attribuito valore decisivo alla gravità dei fatti pregressi e alla condanna di primo grado, senza confrontarsi adeguatamente con gli accertamenti compiuti in sede cautelare, con la cessazione spontanea delle condotte e con l’assenza di appartenenza organica a una consorteria mafiosa; ha inoltre richiamato i criteri specifici necessari per valutare la pericolosità di soggetti meramente contigui a un sodalizio. Ha contestato la lettura della documentazione lavorativa e l’erroneo riferimento a un procedimento per il reato di cui all’art. 74 anziché all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo motivo ha censurato la durata della misura, superiore al minimo di un anno, e l’imposizione dell’obbligo di soggiorno, sostenendo che entrambe le statuizioni fossero sorrette da motivazione generica e che non fosse spiegata l’inadeguatezza della sorveglianza speciale senza tale obbligo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha premesso che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge: non è sindacabile la manifesta illogicità della motivazione, mentre è deducibile la motivazione apparente. Ha ritenuto che il decreto impugnato avesse motivato in modo non apparente l’attualità della pericolosità, valorizzando la condanna di primo grado per plurime estorsioni aggravate dal metodo mafioso, commesse tra il 2018 e il 2020, la durata e sistematicità delle condotte, il ruolo operativo del proposto e la loro funzione di agevolazione della cosca Libri, ritenuta tuttora operativa. La Corte territoriale aveva inoltre considerato la contiguità ambientale e i rapporti persistenti con soggetti riconducibili alla cosca. Il decorso dei circa cinque anni dai fatti era stato giudicato recessivo rispetto alla gravità e alla reiterazione delle condotte; la documentazione addotta per provare una stabile attività lavorativa era stata ritenuta inconferente, essendo costituita da una fattura del 2009 e da un CUD del 2010 riferiti al figlio. La Corte di cassazione ha escluso che gli elementi richiamati dalla difesa imponessero una diversa conclusione e ha affermato che il giudice della prevenzione può utilizzare elementi provenienti dal procedimento penale e valutarli autonomamente, purché motivi sulla loro rilevanza per l’attualità della pericolosità; nel caso concreto, la precedente pronuncia di legittimità era stata esaminata e la continuità e non occasionalità della condotta erano state ritenute corroboranti la prognosi. Anche il secondo motivo è stato rigettato: la gravità e la non risalenza delle condotte, il rischio di ricaduta e i rapporti di vicinanza con appartenenti alla cosca sono stati ritenuti motivazione intelligibile sia della durata della misura sia della necessità dell’obbligo di soggiorno per assicurare una più efficace prevenzione e un controllo più penetrante.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Giova ricordare che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge, dovendosi escludere la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, potendosi però certamente denunciare il vizio della motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

    Il vizio di motivazione apparente è deducibile in cassazione come violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; non è invece sindacabile, nel ricorso contro un provvedimento di prevenzione, la manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 4, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    Tali condotte, poste in essere nel periodo compreso tra il 2018 e il 2020, sono state valorizzate quali reati-spia rilevanti ai sensi dell’art. 4, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011 e ritenute idonee a fondare il giudizio di perdurante pericolosità del proposto.

    Le condotte estorsive considerate nel caso concreto sono state valutate come reati-spia rilevanti ai fini della pericolosità qualificata e della misura di prevenzione.

  • artt. 6 e 8 d.lgs. n. 159 del 2011

    Quanto alla durata della misura e all’ulteriore prescrizione dell’obbligo di soggiorno, la Corte d’appello ha evidenziato – sulla base della ritenuta gravità della condotta e della non risalenza nel tempo della stessa - l’attuale rischio di ricaduta nel reato, anche a fronte dei rapporti di vicinanza con appartenenti alla cosca Libri, evidenziando la necessità di garantire una più efficace finalità preventiva e un penetrante controllo della pericolosità sociale del ricorrente, da parte degli organi di pubblica sicurezza.

    La durata della sorveglianza speciale e l’obbligo di soggiorno possono essere giustificati, nel caso concreto, mediante una motivazione che colleghi gravità e non risalenza delle condotte, rischio attuale di ricaduta e necessità di un controllo preventivo più efficace.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Infine, la difesa deduce che la Corte territoriale ha valorizzato un dato non corrispondente alla realtà ovvero l’esistenza di un precedente pendente per il reato di cui all’art. 74 d.PR n. 309 del 1990, lì dove invece si tratta del reato di cui all’art. 73 d.PR n. 309 del 1990.

    La disposizione è menzionata soltanto nell’esposizione della censura difensiva; la sentenza non ne ricava né applica una regola interpretativa.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Infine, la difesa deduce che la Corte territoriale ha valorizzato un dato non corrispondente alla realtà ovvero l’esistenza di un precedente pendente per il reato di cui all’art. 74 d.PR n. 309 del 1990, lì dove invece si tratta del reato di cui all’art. 73 d.PR n. 309 del 1990.

    La disposizione è menzionata soltanto per riportare la contestazione difensiva sull’erronea identificazione del precedente; la Corte non la applica né formula un’interpretazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge: la manifesta illogicità della motivazione non è autonomamente sindacabile, mentre può essere dedotta la motivazione apparente, quale violazione dell’obbligo di motivare.
  • Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi probatori o indiziari acquisiti in procedimenti penali e valutarli autonomamente; deve però spiegare perché, nel caso concreto, essi siano sintomatici dell’attualità della pericolosità.
  • L’attualità della pericolosità può essere motivata considerando congiuntamente gravità, durata e sistematicità delle condotte, grado di coinvolgimento del proposto, finalità di agevolazione mafiosa e persistente operatività del sodalizio. Il decorso del tempo non è di per sé decisivo se tali elementi sono ritenuti prevalenti e la motivazione rende comprensibile la prognosi.
  • Per giustificare durata della sorveglianza speciale e obbligo di soggiorno, la motivazione può richiamare la gravità e la non risalenza dei fatti, il rischio di ricaduta e la necessità di un controllo preventivo più penetrante, purché esponga un percorso logico intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale

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