Cassazione Civile, Ordinanza n. 04907/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce da un contratto preliminare di compravendita avente a oggetto un terreno con fabbricato. Il promittente venditore e poi i suoi successori avevano agito per ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., allegando l'inadempimento dell'altra parte all'obbligo di stipulare il rogito; il convenuto aveva invece chiesto in riconvenzionale la risoluzione del preliminare e il risarcimento del danno. Il Tribunale aveva accolto la domanda di trasferimento del bene in favore della società indicata come acquirente, subordinandola al pagamento del saldo prezzo dopo la liberazione del bene dalle formalità pregiudizievoli. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico, perché la causa è stata definita prima dell'esame nel merito per sopravvenuto accordo tra le parti. In cassazione le parti hanno depositato un'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, dichiarando di aver raggiunto un accordo con reciproca rinuncia all'azione e agli atti del processo e chiedendo anche la cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale e della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi duplicati, ha preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha compensato le spese processuali e ha ordinato, ai sensi dell'art. 2668 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. e della trascrizione della sentenza di primo grado. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che tale meccanismo non operi quando il giudizio di cassazione si chiuda per cessazione della materia del contendere sopravvenuta. Non c'è quindi un accoglimento o rigetto del ricorso nel merito, ma una definizione estintiva/sopravvenuta della controversia.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare e delle relative trascrizioni da cancellare a seguito della cessazione della materia del contendere.
Indicato come fondamento della preventiva impugnazione per revocazione proposta dalla parte soccombente avverso la sentenza d'appello.
La Corte ritiene che, in caso di cessazione della materia del contendere o di estinzione per rinunzia accettata, sia giudizialmente ordinabile la cancellazione delle trascrizioni della domanda e delle sentenze trascritte, trattandosi di pronunce assimilabili all'estinzione del processo per rinuncia all'azione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiuda per cessazione della materia del contendere sopravvenuta, perché manca la definizione ordinaria di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione del meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando le parti, in cassazione, documentano un accordo sopravvenuto e formulano conclusioni conformi, il giudice può dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere se risulta venuto meno ogni contrasto sostanziale tra le parti.
- La cessazione della materia del contendere, in sede di legittimità, comporta la compensazione delle spese se richiesta concordemente dalle parti o comunque giustificata dalla definizione pattizia della lite.
- La cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale e delle sentenze trascritte può essere ordinata anche nel giudizio di cassazione quando la controversia si chiude per cessazione della materia del contendere, in quanto tale esito è assimilato all'estinzione per rinuncia all'azione.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera quando il ricorso per cassazione non viene definito con una pronuncia ordinaria di inammissibilità o di rigetto, ma per cessazione sopravvenuta della materia del contendere.
- Il giudice di legittimità, in presenza di una sopravvenuta definizione negoziale della lite, non esamina la fondatezza virtuale dei motivi ai fini del contributo unificato, perché tale valutazione diventa irrilevante ai fini decisori del processo.
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