Cassazione Civile, Ordinanza n. 32397/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino gambiano aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di protezione sussidiaria o, in subordine, di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era affidato a due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva un vizio preliminare di ammissibilità: la procura speciale per il ricorso per cassazione, richiesta dalla disciplina speciale applicabile ai procedimenti in materia di protezione internazionale, deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve risultare espressamente dalla certificazione del difensore. Nel caso concreto la procura, pur recando gli estremi del provvedimento e la data, conteneva solo l'autenticazione della firma con la formula generica "è autentica", ritenuta insufficiente a certificare anche la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto. Il Ministero si era costituito soltanto per partecipare alla discussione orale.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva inoltre che la costituzione del Ministero dell'interno era irrituale, perché nel procedimento camerale di cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Conseguentemente non provvede sulle spese processuali. Dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
comma tredicesimo, quarto periodo
nei giudizi di cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data; la mancanza di tale certificazione determina inammissibilità del ricorso
richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis d.lgs. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione
richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, non sufficiente a derogare al requisito speciale previsto per la protezione internazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente, in caso di rigetto o inammissibilità, di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nei procedimenti in materia di protezione internazionale assoggettati all'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è ammissibile solo se reca espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la relativa certificazione del difensore.
- L'autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della posteriorità della procura: la data di rilascio successiva alla comunicazione deve risultare in modo esplicito dall'asseverazione del difensore.
- La mera presenza nel testo della procura della data o del riferimento al provvedimento impugnato non basta, se manca una formula chiara che attesti che il rilascio è avvenuto dopo la comunicazione del decreto.
- La costituzione dell'intimato nel procedimento camerale di cassazione, ai fini della partecipazione alla decisione, richiede il deposito di un controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto finalizzato solo alla discussione orale non è sufficiente.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può dare atto dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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