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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25099/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava l’accertamento della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in favore di un fondo e a carico del fondo degli odierni ricorrenti. Il Tribunale aveva dichiarato la servitù; la Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione dei convenuti. In cassazione i soccombenti articolavano cinque motivi. Con il primo lamentavano la nullità della citazione introduttiva per carenza di edictio actionis e per mancata specificazione dell’oggetto della domanda e della fonte della pretesa servitù, sostenendo che il giudice di merito avesse illegittimamente supplito alle carenze dell’atto con una rimessione in termini e che il richiamo a un titolo di acquisto intervenuto con terzi fosse inconciliabile col titolo poi riconosciuto. Con il secondo, il terzo e il quinto censuravano la sentenza per violazione degli artt. 1062, 2697, 2729, 1372 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la ricostruzione dei presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia: assumevano che non fosse stato individuato con precisione il precedente unico proprietario, che mancasse una prova grave, precisa e concordante della destinazione, che l’atto richiamato dal giudice non potesse valere verso terzi e che la consulenza tecnica avesse attribuito rilievo a elementi non idonei o non riferibili ai fondi in causa. Con il quarto motivo denunciavano omessa pronuncia sulla dedotta pretesa sostituzione del giudice istruttore all’inerzia assertiva dell’attore, sostenendo che la prova del requisito relativo allo stato dei luoghi al momento della divisione non fosse stata tempestivamente allegata e che l’indagine tecnica fosse stata disposta d’ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato o in parte inammissibile il primo motivo, osservando che la domanda era stata correttamente interpretata dal giudice di merito come azione di accertamento di un diritto reale di servitù, che non vi era motivazione apparente e che la qualificazione della domanda appartiene al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibili i motivi dal secondo al quinto, perché diretti a sollecitare un riesame del materiale istruttorio e della consulenza tecnica, estraneo al giudizio di legittimità, oltre che per difetto di specificità. Ha inoltre chiarito che, nel caso di servitù per destinazione del padre di famiglia, la ricostruzione dei presupposti fattuali operata dal giudice di merito non era censurabile nei termini prospettati, e che la consulenza tecnica poteva essere legittimamente disposta anche d’ufficio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento delle somme previste dall’art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla composizione del collegio nella fase camerale successiva alla proposta del consigliere delegato.

  • artt. 51 e 52 c.p.c.

    esclusa l’incompatibilità del consigliere proponente a comporre il collegio.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato per distinguere tra violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale, precisando i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    non può essere dedotto direttamente come motivo di ricorso per cassazione se il contrasto passa attraverso l’applicazione di una norma di legge.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti, ma non riconosciuto come autonomo parametro deducibile nel modo prospettato.

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di nullità della citazione e dell’atto introduttivo.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato in relazione alle memorie istruttorie e alla dedotta tardività delle allegazioni.

  • art. 153 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della pretesa rimessione in termini.

  • art. 304 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti senza che ne sia stata accolta l’interpretazione prospettata.

  • art. 298 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti senza incidenza decisiva nella motivazione della Corte.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al contenuto motivazionale della sentenza impugnata.

  • art. 934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto pertinente alla fattispecie decisa.

  • art. 1062 c.c.

    norma centrale sulla servitù per destinazione del padre di famiglia; la Corte ribadisce che basta la predisposizione dei luoghi da parte dell’unico proprietario prima della divisione.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di prova presuntiva della destinazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame dei fatti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell’onere della prova, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità.

  • art. 1372 c.c.

    ritenuto non pertinente, perché la servitù non derivava dal contratto richiamato nell’atto di provenienza bensì dalle risultanze istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori potere; non se si contesta la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o contrasti con il criterio del prudente apprezzamento in modo giuridicamente rilevante.

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme ulteriori a favore della controparte e della cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13 D.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • La qualificazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto sostanziale spettano al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di nullità processuale, della violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o dell’erronea sussunzione giuridica dei fatti allegati.
  • La deduzione di violazione delle norme costituzionali non è, di regola, motivo autonomo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., dovendo il contrasto con la Costituzione emergere attraverso l’impugnazione della norma di legge applicata e, se del caso, la relativa questione di legittimità costituzionale.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è ammessa una censura di semplice insufficienza o di dissenso sulla ricostruzione del fatto.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore giuridicamente errato; non è consentito utilizzare tali norme per contestare il peso probatorio assegnato dal merito agli elementi acquisiti.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio, della consulenza tecnica e delle risultanze documentali è inammissibile perché investe un apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • Per la servitù per destinazione del padre di famiglia è sufficiente che, al momento della divisione di un fondo originariamente unitario, l’unico proprietario abbia predisposto i luoghi in modo tale da rendere permanente il rapporto di asservimento, senza che occorra una volontà espressa di costituire la servitù.
  • Una dichiarazione contenuta nell’atto di provenienza può essere richiamata solo come elemento del quadro fattuale, ma la servitù per destinazione del padre di famiglia trova il suo fondamento nelle risultanze probatorie sulla preesistenza e sulla conformazione dei luoghi, non nell’efficacia negoziale del contratto verso terzi.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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