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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14273/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una società a un proprio dipendente dopo l’emissione di un’interdittiva antimafia nei confronti della società stessa. Il lavoratore aveva già subito, in precedenza, un arresto e una misura cautelare personale; la società gli aveva concesso un periodo di aspettativa, poi scaduto, e aveva anche intimato un precedente licenziamento per assenza protratta, non impugnato. In seguito all’interdittiva prefettizia e alla ricostruzione, contenuta negli atti amministrativi e valorizzata dalla Corte d’appello, di un ruolo di assoluto condizionamento del lavoratore all’interno dell’impresa, la società avviava procedimento disciplinare e irrogava un nuovo licenziamento, oggetto dell’impugnazione giudiziale accolta in primo grado e poi riformata in appello. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., 2106 e 2697 c.c. e 27 Cost. per l’ammissibilità in appello di documenti nuovi prodotti dalla società; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., 2106 e 2697 c.c. e 85 d.lgs. 159/2011 per avere la Corte valorizzato l’interdittiva antimafia e il ruolo del ricorrente, nonostante egli non rientrasse tra i soggetti normalmente sottoponibili a controlli antimafia; 3) violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c. e 2697 c.c. per il diniego di prova testimoniale ritenuta dal ricorrente decisiva; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte posto a suo carico le spese del primo grado, pur essendo la controparte rimasta contumace in quel giudizio. In memoria il ricorrente allegava anche un’assoluzione penale e la revoca dell’amministrazione giudiziaria della società, ma la Corte reputava tali elementi irrilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi di ricorso, ritenendo che essi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che, per il resto, mirassero a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha ritenuto: a) legittima la produzione documentale in appello per l’indispensabilità dei documenti e per l’assenza di nuovi fatti rispetto a quanto già discusso in primo grado; b) non superata la motivazione della Corte territoriale circa il ruolo di dominus del lavoratore, desumibile dall’interdittiva antimafia e dagli altri atti richiamati; c) non dimostrata la decisività della prova testimoniale non ammessa. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la società era rimasta contumace in primo grado e, quindi, non aveva sostenuto spese processuali in quel grado: per questo la condanna del lavoratore al rimborso di tali spese era erronea. La sentenza d’appello è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di primo grado, con decisione nel merito che ha dichiarato non dovute dal lavoratore le spese di quel grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per un quarto e poste per i restanti tre quarti a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del convincimento del giudice di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte d’appello può ammettere documenti nuovi solo se indispensabili e nei limiti consentiti; la parte ricorrente non ha confutato la specifica motivazione sull’indispensabilità.

  • art. 2106 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di licenziamento disciplinare, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in relazione all’onere della prova; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una nuova lettura delle prove.

  • art. 27 Cost.

    invocato dal ricorrente, ma non accolto come decisivo ai fini della censura.

  • art. 85 d.lgs. n. 159/2011

    la Corte osserva che il ruolo del ricorrente, ricostruito in concreto come posizione di comando/dominio/controllo nella società, trova riscontro nelle categorie soggette ai controlli antimafia.

  • art. 244 c.p.c.

    in tema di prova testimoniale, la mancata ammissione rileva solo se i capitoli dedotti sono decisivi.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, ma non possono essere poste a carico di una parte contumace che non abbia sostenuto spese nel grado.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 91 c.p.c. per correggere la statuizione sulle spese del primo grado.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura contro l’ammissione o la valutazione di documenti nuovi in appello è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio della decisione impugnata e, in sostanza, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una nuova apprezzamento delle prove, riservati al giudice di merito.
  • La mancata ammissione della prova testimoniale è censurabile solo se il ricorrente dimostra la decisività dei capitoli dedotti, cioè la loro idoneità a determinare con certezza un esito diverso della controversia.
  • Nel giudizio sulle spese processuali, la condanna al rimborso presuppone che la parte abbia effettivamente sostenuto spese nel grado; se la parte è rimasta contumace e non ha sopportato costi, non le spetta il relativo rimborso.
  • Quando la statuizione impugnata fonda la decisione su una specifica ricostruzione fattuale del ruolo sostanziale della parte, il ricorso per cassazione deve aggredire proprio tale ratio, altrimenti la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della prova

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