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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26614/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dopo che la società gli aveva contestato di essersi indebitamente appropriato di circa quaranta litri di carburante aziendale durante il turno di lavoro nell’autoparco di Palermo, mentre era addetto all’erogazione del carburante ai mezzi aziendali. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione sia nella fase sommaria sia in opposizione; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non plausibile la difesa dell’ex dipendente basata su un asserito errore di trascrizione dei litri erogati. In cassazione il ricorrente ha dedotto sette motivi: (1) violazione dell’art. 5 L. n. 604/1966 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto provati il fatto e la sua imputabilità; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 111 Cost., art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; (3) nullità per mancata ammissione di prove testimoniali con motivazione apparente; (4) nullità per mancata ammissione della CTU sulla videoregistrazione delle telecamere; (5) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e del divieto di praesumptio de praesumpto; (6) nullità per motivazione apparente sulla prova del fatto e della sua imputabilità; (7) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di reclamo relativo alla riconducibilità della condotta a una sanzione conservativa. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che la decisione di merito era sorretta da motivazione effettiva e che le censure miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato la regola sull’onere della prova, ritenendo assolto il relativo onere dalla datrice di lavoro; ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, perché la sentenza di merito indicava analiticamente gli elementi posti a base dell’accertamento; ha dichiarato non censurabili in cassazione sia la valutazione di inattendibilità della difesa del lavoratore sia la mancata ammissione delle prove testimoniali, trattandosi di valutazioni di merito o di scelte istruttorie discrezionali; ha ritenuto motivatamente respinta anche la richiesta di CTU; ha escluso la violazione delle presunzioni semplici, chiarendo che la Corte territoriale non aveva fatto ricorso a una presunzione di secondo grado ma aveva valorizzato fatti storici ritenuti dimostrati; ha infine ravvisato un rigetto implicito del motivo di reclamo relativo alla sanzione conservativa, poiché la Corte d’appello aveva già escluso la tesi dell’errore e ritenuto provata la fraudolenta sottrazione di carburante. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 604/1966

    è richiamato come norma che pone a carico del datore di lavoro l’onere di provare il fatto posto a base del licenziamento disciplinare

  • art. 2697 c.c.

    viene evocato per contestare l’asserita errata ripartizione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che l’onere gravava sulla datrice di lavoro ed è stato ritenuto assolto

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    è il parametro processuale per le censure di violazione di legge, ma non consente di ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.

    è il parametro per le censure di nullità della sentenza e del procedimento, ma non può essere usato per sollecitare una diversa valutazione delle prove

  • art. 111 Cost.

    è richiamato come fondamento del dovere di motivazione della sentenza

  • art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c.

    impone l’esposizione concisa dei motivi in fatto e diritto della decisione; la nullità ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    è richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. come parametro della sufficienza formale della motivazione

  • art. 2727 c.c.

    disciplinando le presunzioni semplici, non è stato violato perché la decisione di merito ha attribuito valore dimostrativo a fatti storici accertati

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti gravi, precisi e concordanti; la Corte esclude la violazione perché non vi è stata praesumptio de praesumpto

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo di omessa pronuncia è respinto perché la Corte territoriale ha rigettato implicitamente la censura subordinata, incompatibile con l’accertata sottrazione fraudolenta

Massime di principio

  • In tema di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro deve provare il fatto addebitato e la sua riferibilità al lavoratore; tuttavia, se il giudice di merito ritiene assolto tale onere sulla base di elementi documentali e testimoniali coerenti, la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta un dissenso della parte sulla valutazione delle prove, se la sentenza espone gli elementi posti a base della decisione.
  • La mancata ammissione di prove testimoniali o di una consulenza tecnica d’ufficio rientra, di regola, nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se il ricorrente dimostri la decisività del mezzo istruttorio o l’uso di criteri giuridici errati.
  • La violazione delle regole sulle presunzioni semplici non è configurabile quando il giudice di merito non costruisce il proprio convincimento su una presunzione di secondo grado, ma valorizza fatti storici direttamente accertati e logicamente concatenati.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di rigetto su un motivo principale o logicamente pregiudiziale rende implicitamente respinta la censura subordinata incompatibile con l’accertamento compiuto.
  • La censura di nullità della sentenza non può essere utilizzata per ottenere un controllo pieno sul merito della controversia: in cassazione resta preclusa la rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni, della leggibilità dei dati o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneGiudicato

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