Cassazione Penale, Sentenza n. 16998/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che confermava condanne per associazione per delinquere finalizzata a truffe informatiche e reati connessi (accesso abusivo a sistemi informatici, truffa informatica, resistenza a pubblico ufficiale). Le censure principali hanno riguardato: insufficiente prova dell'esistenza di un vincolo associativo stabile e di una struttura organizzativa (art. 416 c.p.); mancata distinzione tra concorso in truffa informatica e possibile ricettazione per alcuni soggetti; errata qualificazione o mancanza di prova dell'accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.); inesistenza o non idoneità della minaccia contestata in riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la valutazione di merito. Ha ritenuto che le motivazioni della Corte di appello (e del primo giudice richiamato) non fossero manifestamente illogiche né contraddittorie e che i ricorrenti proponessero in sostanza una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. La Cassazione ha condiviso che dagli atti emergesse un accordo stabile con ripartizione di compiti e ammissioni degli imputati, oltre alla sussistenza del contributo materiale e morale alla realizzazione delle frodi. Ha inoltre ritenuto fondati i ragionamenti sulla idoneità intimidatoria delle espressioni contestate in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto che dagli elementi probatori (intercettazioni, ammissioni, modus operandi ripetuto, suddivisione dei compiti) emergesse un accordo stabile e una struttura organizzativa diretta alla realizzazione di una serie indeterminata di frodi informatiche; le censure sulla mancanza di "affectio societatis" sono state considerate una mera richiesta di rivalutazione del fatto non consentita in Cassazione.
art. 615-ter cod. pen. (accesso abusivo a sistema informatico)
La Corte ha ritenuto che il contributo di taluni imputati anche nella fase finale dell'operazione (es. ottenere il rimborso dei biglietti) non escluda la responsabilità per accesso abusivo, posto che le condotte concorrevano alla realizzazione dell'operazione fraudolenta complessiva e i reati tutelano beni giuridici differenti.
art. 629 cod. pen. (estorsione) - richiamo giurisprudenziale
La Corte ha richiamato giurisprudenza che ammette che minacce apparentemente legittime, come l'annuncio di una querela, possono integrare la minaccia tipica del reato quando siano dirette a coartare la volontà e conseguire risultati ingiusti; applicazione analoga è stata operata per valutare la idoneità intimidatoria delle espressioni contestate per la resistenza a pubblico ufficiale.
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (onere di prova e comparazione probatoria)
La sentenza ricorda che i motivi di cassazione non possono fondarsi su una nuova comparazione del materiale probatorio ma devono denunciarsi vizi specifici della motivazione: la Corte ha ritenuto inammissibili censure che chiedevano una diversa rivalutazione dei fatti.
art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (vizi della motivazione appellabili in cassazione)
La Corte ha sottolineato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: sono deducibili solo vizi specifici quali mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali, non una diversa persuasività delle prove.
Legge 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al rito e funzioni della Corte di legittimità)
Richiamata per ribadire il ruolo della Corte di Cassazione come giudice della motivazione e per limitare la rilettura degli elementi di fatto e della valutazione probatoria operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione: non è luogo per riesaminare i fatti o riformulare la valutazione probatoria se le motivazioni del merito non sono manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Per contestare efficacemente in Cassazione una condanna per associazione (art. 416 c.p.) occorre dimostrare vizi formali o di motivazione tali da rendere manifesta l'illogicità o la contraddittorietà dell'apprezzamento delle prove, non limitarsi a prosporre una diversa lettura dei fatti.
- La partecipazione a una frode complessa può essere ricostruita anche laddove il contributo di un soggetto sia limitato a fasi specifiche (es. ottenere il rimborso): la responsabilità può estendersi se il contributo agevola l'intera operazione illecita.
- La riqualificazione della condotta in ricettazione anziché concorso in frode richiede elementi probatori specifici che dimostrino l'assenza di qualsiasi contributo alla realizzazione del reato originario; l'uso successivo di beni illeciti non esclude automaticamente la responsabilità per il reato integrato.
- Minacce che esteriormente appaiono come annuncio di azioni legali possono integrare una minaccia idonea a costituire resistenza a pubblico ufficiale se formulate con intento intimidatorio e con lo scopo di coartare l'azione del pubblico ufficiale.
- Chi propone ricorso in cassazione deve ben conformarsi ai vizi previsti dall'art. 606 c.p.p.; doglianze generiche o richiedenti una nuova valutazione dei materiali probatori sono frequentemente dichiarate inammissibili e possono essere sanzionate con condanna alle spese e ammende.
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