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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25650/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Consorzio)

La controversia

Il Consorzio ricorrente, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, aveva notificato alla contribuente una cartella di pagamento per il contributo relativo alle opere irrigue degli anni 2015-2017, per complessivi € 548,64, inclusi oneri e diritti. La contribuente aveva impugnato la pretesa, contestando l’illegittimità dell’avviso e l’infondatezza del contributo. La Commissione Tributaria Provinciale di Enna aveva respinto il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, con sentenza n. 4451/2024 depositata il 10 giugno 2024, aveva invece accolto l’appello, ritenendo che il Consorzio di Bonifica 6 Enna fosse ormai estinto in seguito all’accorpamento nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e che fosse nullo il mandato conferito a un soggetto non più esistente. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, comma 2, c.p.c. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d’appello avesse deciso d’ufficio una questione mai sollevata dalle parti senza consentire il contraddittorio; ha inoltre contestato che la questione della successione tra enti e della legittimazione a emettere l’atto fosse rilevabile d’ufficio. Con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014, dell’art. 19, commi 12 e 13, del regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale e di ulteriori norme costituzionali e processuali indicate nel ricorso. Ha sostenuto che l’accorpamento non aveva estinto i consorzi territoriali, ma aveva avviato un processo di riorganizzazione nel quale essi continuavano a operare, anche in forza del periodo transitorio e della permanenza degli affidamenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: la questione concernente la permanenza e la legittimazione del Consorzio territoriale era rilevabile d’ufficio e di puro diritto, risolvibile sulla base dell’interpretazione delle fonti normative; non ricorreva quindi la dedotta nullità per mancata attivazione del contraddittorio sulla questione. Ha accolto il secondo motivo. Interpretando l’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014 e la disciplina organizzativa attuativa, ha escluso che la sola istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale avesse prodotto l’immediata estinzione dei consorzi accorpati: l’estinzione è collegata al completamento del processo di riunificazione, mentre, fino ad allora, i consorzi preesistenti potevano continuare a svolgere le attività loro affidate. Il Consorzio di Bonifica 6 Enna era dunque ancora operativo e legittimato a emettere l’atto al momento della sua adozione. La qualificazione dell’operato come mandato senza rappresentanza, non configurabile in ambito pubblicistico secondo la Corte, non aveva privato il Consorzio territoriale del potere di emanare l’atto né inciso sul rapporto tributario. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in diversa composizione, per l’esame delle ulteriori questioni e per la liquidazione delle spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 13, legge regionale Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5

    La lettera della norma non contempla, infatti, un effetto estintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione di un nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si può individuare nella semplice costituzione della nuova entità.

    La disposizione programma la ridefinizione e l’unificazione degli ambiti consortili e istituisce i nuovi enti, ma non determina, per il solo fatto della loro costituzione, l’immediata estinzione dei consorzi territoriali preesistenti.

  • art. 19, comma 13, Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

    Il riferimento alla vigenza degli affidamenti dei consorzi accorpati ha inteso garantire il nesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enti con quello (per quanto qui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineata successione tra gli stessi.

    La permanenza in vigore degli affidamenti dei consorzi accorpati assicura la continuità delle attività durante il processo di riorganizzazione e sostiene la persistente operatività degli enti preesistenti sino al completamento dell’accorpamento.

  • art. 1705 c.c.

    Errata perché, a tacer d’altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c.c. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delega intersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazione e che deve essere prevista dalla legge.

    Il mandato senza rappresentanza disciplinato dal codice civile non è applicabile all’affidamento di funzioni in ambito pubblicistico; tuttavia, nel caso deciso, l’erronea qualificazione come mandato non ha eliminato il potere del consorzio preesistente, che permaneva in forza degli affidamenti ancora operativi.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Se infatti è vero che nel ricorso originario e nelle controdeduzioni in appello era stata rilevata, si tratta comunque di questione: - rilevabile d’ufficio (Cass. Sez. U., 08/03/2022, n. 7514, Rv. 664407 – 02), con conseguente irrilevanza della mancata proposizione d’un motivo specifico di censura; - di puro diritto, basandosi sulla mera interpretazione delle fonti normative, sicché la cassazione della sentenza è imposta solo se tale errore sia stato in concreto consumato; non apparendo pertanto neppure necessaria l’applicazione dell’art. 101 c.p.c.

    La Corte ha escluso che fosse necessario assegnare alle parti un termine per memorie sulla questione rilevata d’ufficio, poiché essa era di puro diritto e la decisione non dipendeva da una valutazione di fatti nuovi; il motivo di nullità è stato pertanto respinto.

Massime di principio

  • La norma regionale che istituisce un ente consortile accorpante e ridefinisce gli ambiti territoriali non determina, in assenza di un’espressa previsione estintiva, la cessazione immediata degli enti accorpati. L’estinzione consegue al completamento del processo di accorpamento e riunificazione.
  • Durante il processo di riorganizzazione, la permanenza degli affidamenti e delle attività già svolte dai consorzi accorpati consente a questi ultimi di continuare a operare, compresa l’attività impositiva, fino alla conclusione dell’accorpamento.
  • L’indicazione che un ente pubblico agisca quale mandatario senza rappresentanza di un altro ente non è idonea, da sola, a privare il primo del potere di emanare un atto quando quel potere discenda dalla persistente operatività dell’ente e dalla permanenza degli affidamenti in essere; il mandato civilistico senza rappresentanza non è, invece, lo strumento applicabile all’affidamento di funzioni pubbliche.
  • Una questione di puro diritto, risolvibile mediante l’interpretazione delle fonti normative e rilevabile d’ufficio, non comporta la nullità della decisione per mancata attivazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., quando l’errore denunciato non risulti concretamente consumato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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