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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47411/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per una serie di delitti-fine di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Il ricorrente contestava l'insufficienza e la genericità delle prove a suo carico: in particolare denunciava che le intercettazioni valorizzate riguardavano atti successivi alle operazioni di impiego di denaro (post factum), che la mera conoscenza e la rendicontazione dei guadagni familiari non provavano il concorso nei reati di autoriciclaggio né la volontà di partecipare stabilmente al sodalizio, e che non era stata adeguatamente motivata l'esistenza del requisito soggettivo e del contributo causale. Venivano altresì contestate la motivazione sulle esigenze cautelari e l'uso del vincolo familiare come elemento probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioni di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) per carenze motivazionali circa il nesso tra le condotte successive e la consumazione delle operazioni di impiego e per l'impropria valorizzazione di atti "post factum" come prova di concorso; ha disposto il rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio su quel punto. Per il resto (in particolare la qualificazione e la gravità indiziaria della partecipazione all'associazione di tipo mafioso e le relative esigenze cautelari) il ricorso è stato rigettato: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione che individua il ruolo di "fiduciario" del ricorrente nel contesto familiare-criminale e ha mantenuto la misura cautelare nella parte riferita all'associazione mafiosa. Non è stata disposta la liberazione automatica; la decisione sarà trasmessa alla direzione dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    La Corte ricorda che l'autoriciclaggio è reato "istantaneo" (impiego/trasferimento/sostituzione di proventi illeciti) e che la mera condotta successiva di rendicontazione o conoscenza non implica automaticamente il concorso; l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente spiegato il nesso causale tra le condotte del ricorrente e la consumazione del reato.

  • art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte ha ritenuto che sussistano gravi indizi di partecipazione per il ruolo concreto e continuativo del ricorrente (deleghe, incontri, verifica della "contabilità"), in linea con la giurisprudenza sulle modalità di "messa a disposizione" della struttura mafiosa.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante per agevolazione mafiosa)

    Le doglianze relative all'applicazione dell'aggravante sono state ritenute assorbite o non decisive rispetto all'esito complessivo; la Corte non ha accolto la censura sulla qualificazione soggettiva/aggravante nella parte decisiva del ricorso.

  • art. 274 lett. c) c.p.p. (memoria difensiva)

    Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, ossia per mancata specificazione delle obiezioni della memoria e della loro rilevanza ai fini della decisione.

  • art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione e esigenze cautelari per reati associativi)

    La Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle esigenze cautelari per il delitto associativo, richiamando la presunzione prevista dall'art. 275(3) e sottolineando l'assenza, da parte della difesa, di elementi concreti idonei a superare tale presunzione.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    La Corte dispone l'invio della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti, non essendo decorrente la liberazione automatica del ricorrente.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    La Corte applica il principio delle Sezioni Unite secondo cui per la partecipazione associativa è richiesta la "messa a disposizione" stabile del singolo in favore del sodalizio; tale requisito è ritenuto soddisfatto nel caso in esame in virtù di comportamenti concreti e deleghe affidate al ricorrente.

Massime di principio

  • L'autoriciclaggio (art. 648-ter.1) è un reato istantaneo: atti successivi di rendicontazione o verifica della contabilità, se non collegati causalmente alle operazioni di impiego originarie, possono non essere sufficienti a provare il concorso.
  • La mera conoscenza di investimenti o la partecipazione a discussioni su contabilità familiari non bastano di per sé a provare l'autoriciclaggio o la piena adesione all'associazione criminale; serve dimostrare un contributo materiale e intenzionale alle condotte integranti il reato presupposto.
  • Per la partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) la "messa a disposizione" richiede elementi concreti di inserimento stabile: deleghe operative, ruolo fiduciario, comportamenti ripetuti e funzionali agli scopi del sodalizio possono costituire gravi indizi.
  • Nelle misure cautelari per reati associativi opera una presunzione (art. 275(3) c.p.p.) che grava sulla difesa: per contrastarla è necessario allegare e provare elementi concreti che dimostrino l'allontanamento o l'irrilevanza dell'imputato rispetto all'attività del sodalizio.
  • Intercettazioni ambientali possono avere forte valore probatorio se inserite in un quadro indiziario coerente e supportate da fatti e riscontri esterni; isolate e riferite a comportamenti successivi, invece, rischiano di non provare il nesso causale richiesto.
  • In caso di vizi motivazionali limitati a specifiche imputazioni, la Cassazione può disporre l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio senza rimettere automaticamente l'imputato in libertà.

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