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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31556/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di reingresso nel territorio nazionale dopo espulsione (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998). Quattro motivi: 1) vizio di motivazione perché la Corte di appello avrebbe semplicemente riprodotto la sentenza di primo grado senza affrontare specificamente i rilievi difensivi; 2) doglianza sull'elemento soggettivo (dolo): si contestava che mancasse il dolo di offesa e si richiamava la sentenza CJEU El Dridi, sostenendo la necessità di valutare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto; 3) argomentazione circa il movente (finalità lavorative) e la possibile ignoranza inevitabile della norma penale; 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la motivazione della Corte distrettuale, seppure succinta, era sufficiente ad indicare le ragioni della decisione e a considerare i fatti rilevanti. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati manifestamente infondati: il dolo richiesto è costituito dalla consapevolezza e volontà di effettuare il reingresso non autorizzato (non è necessaria la consapevolezza di ledere il bene giuridico), la pronuncia El Dridi non si estende alla fattispecie del reingresso dopo espulsione eseguita, l'illegittimità dell'atto amministrativo eseguito non costituisce presupposto del reato, le finalità lavorative e la presunta ignoranza della legge non sono emerse in modo tale da escludere la responsabilità, e la causa di non punibilità ex art. 131-bis è esclusa per indici soggettivi e oggettivi (intensità del dolo e effetti duraturi). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.)

    Configura il reato di reingresso nel territorio nazionale dopo espulsione eseguita; la condotta punibile è il reingresso non autorizzato, con dolo costituito dalla consapevolezza e volontà del reingresso illecito

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuta inapplicabile nel caso per la presenza di indici ostativi soggettivi (intensità del dolo) e oggettivi (effetti duraturi della trasgressione)

  • Direttiva 2008/115/CE (Direttiva rimpatri)

    Consente agli Stati membri di prevedere misure progressive e differenziate per la presenza irregolare; la Corte ha ritenuto compatibile la pena detentiva per il reingresso non autorizzato

  • Sentenza Corte di giustizia UE, El Dridi (28/04/2011)

    La pronuncia limita l'irrogazione della detenzione in caso di inottemperanza all'ordine di allontanamento in specifiche ipotesi, ma la Corte di Cassazione ha affermato che essa non investe la fattispecie del reingresso non autorizzato dopo espulsione già eseguita

  • Sentenza Corte di giustizia UE, Celaj (10/10/2015)

    Conferma che gli Stati membri possono adottare sanzioni differenziate in modo progressivo; utilizzata per giustificare la legittimità di sanzioni detentive per il reingresso

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte di appello ha esercitato la discrezionalità mitigando il trattamento sanzionatorio in base a tali criteri

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'addebito delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato proceduralmente per la rimessione del ricorso al Primo Presidente e per l'assegnazione alla Sezione competente

Massime di principio

  • Il dolo nel reato di reingresso dopo espulsione riguarda la consapevolezza e volontà della condotta di rientro non autorizzato; non è necessario che il soggetto volesse ledere il bene giuridico tutelato
  • L'illegittimità del provvedimento amministrativo di espulsione, una volta eseguito, di norma non costituisce presupposto idoneo a escludere la responsabilità per il reingresso non autorizzato
  • Le pronunce della Corte di giustizia UE (es. El Dridi) devono essere valutate nella loro portata applicativa: non sempre estendono effetti alle fattispecie di reingresso dopo espulsione eseguita
  • La mera finalità lavorativa del rientro o la generica affermazione di ignoranza della legge sono difficilmente sufficienti a escludere il dolo o a fondare una causa di non punibilità senza prove concrete e circostanziate
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è esclusa quando sussistono indici soggettivi di forte disvalore (intensità del dolo) o effetti durevoli della trasgressione
  • In sede di cassazione la motivazione della decisione impugnata può essere anche sintetica, purché emerga che il giudice ha considerato i fatti rilevanti e abbia indicato le ragioni che giustificano la decisione; non è richiesta replica puntuale ad ogni singolo rilievo difensivo

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