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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23507/2024 del 02/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali dovuti per l’anno 2004. In primo grado il Tribunale aveva deciso la causa; la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva accolto in parte l’opposizione del contribuente, ritenendo che i contributi dovessero essere ridotti del 40% per applicazione della cosiddetta fiscalizzazione delle aree svantaggiate. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse pronunciato su un capo della sentenza di primo grado non impugnato e quindi coperto da giudicato, poiché l’appello dell’INPS riguardava soltanto prescrizione e decadenza e non era stato proposto appello incidentale dal contribuente. Nel controricorso il contribuente ha eccepito di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, con espressa rinuncia ai contenziosi relativi alla cartella, e ha anche rappresentato di aver integralmente pagato quanto dovuto secondo il piano di rateizzazione, producendo documentazione dei versamenti e attestazione dell’assenza di residui debiti. Ha inoltre ribadito la rinuncia ad avvalersi della sentenza d’appello e al contenzioso pendente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata, della dichiarazione di rinuncia al giudizio e del pagamento integrale delle somme dovute. In applicazione del principio già affermato in precedenti arresti, ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio, rilevando che, in presenza di definizione agevolata seguita dal pagamento integrale e dalla rinuncia al contenzioso, il processo di cassazione deve essere dichiarato estinto. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese in ragione dell’esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    viene invocato per denunciare la violazione di norme di diritto da parte della sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma che vieta la pronuncia su domande o capi non devoluti al giudice di appello.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato con riferimento all’autorità del giudicato sostanziale sui capi non impugnati.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sui capi non impugnati.

  • art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016

    la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e la comunicazione dell’esattore determinano l’estinzione del giudizio; se interviene anche il pagamento integrale, si ha cessazione della materia del contendere.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base processuale per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia o estinzione ex lege.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato in relazione all’ammissibilità della documentazione prodotta in cassazione per provare i pagamenti e la definizione della posizione debitoria.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato con riferimento alla memoria depositata dalla parte resistente nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Quando il debitore aderisce a una procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione e rende la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi relativi alle cartelle interessate, il giudizio pendente può estinguersi anche in cassazione.
  • Se alla definizione agevolata segue il pagamento integrale di quanto dovuto e non residuano debiti, la conseguenza processuale è la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalle censure formulate nel ricorso.
  • La rinuncia al giudizio può operare, nel processo di cassazione, sia come rinuncia del ricorrente sia come causa di estinzione ex lege quando la parte che ha aderito alla definizione agevolata non è ricorrente.
  • La verifica della sopravvenuta definizione della controversia prevale sull’esame del motivo di ricorso, che non viene deciso nel merito quando il processo deve essere dichiarato estinto.
  • Le spese possono essere compensate quando l’esito del giudizio è determinato da una sopravvenienza che chiude la lite senza una vera soccombenza sul merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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