Cassazione Civile, Ordinanza n. 08564/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per l’irragionevole durata di un giudizio presupposto di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada. Il giudizio presupposto riguardava una contravvenzione elevata per sorpasso in curva con invasione della corsia opposta, contestata immediatamente dagli operanti con ritiro della patente e sanzione pecuniaria, decurtazione punti e sospensione del titolo di guida. La domanda di equa riparazione era stata rigettata dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto infondata la pretesa anche alla luce dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, valorizzando la consapevolezza dell’infondatezza della pretesa o difesa nel giudizio presupposto. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. e dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, sostenendo che al momento dell’introduzione e della prosecuzione del giudizio presupposto la giurisprudenza fosse oscillante sulla necessità della querela di falso per contestare il verbale e che, dunque, non potesse parlarsi di incauta proposizione del mezzo processuale. Contestava inoltre che il giudice dell’opposizione avesse effettuato una valutazione solo ex post della presunta assenza di contraddittorietà del verbale, assumendo che tale ricostruzione non fosse prevedibile ex ante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo. Ha affermato che il giudice dell’equa riparazione può compiere una valutazione ex post per verificare se, dalle risultanze del processo presupposto, emerga la consapevolezza dell’infondatezza delle domande o difese, consapevolezza rilevante ai fini dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001. Nel caso concreto, il processo aveva dimostrato che il verbale non era affetto da quella contraddittorietà oggettiva dedotta dal ricorrente, ma indicava chiaramente il luogo della violazione; perciò non assume rilievo l’asserito orientamento giurisprudenziale oscillante sulla querela di falso. La Corte ha anche precisato che non è consentito in cassazione un riesame del fatto, trattandosi di giudizio di merito sulla consapevolezza, non denunciato nei limiti consentiti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso per equa riparazione non vi è soggetto.
Norme richiamate
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
richiamato come base dell’opposizione avverso il decreto monitorio in materia di equa riparazione
art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. 24 marzo 2001, n. 89
consente di negare l’indennizzo quando risulti la consapevolezza dell’infondatezza delle domande o difese nel processo presupposto; la Corte ammette una valutazione ex post delle risultanze processuali per accertare tale consapevolezza
invocato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge; la Corte ritiene il motivo infondato
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
escluso il raddoppio del contributo unificato per i ricorsi in materia di equa riparazione
Massime di principio
- In tema di equa riparazione, il giudice può valorizzare una valutazione ex post delle risultanze del processo presupposto per accertare se la parte fosse consapevole dell’infondatezza delle proprie domande o difese, ai fini dell’esclusione dell’indennizzo.
- L’eventuale incertezza giurisprudenziale sulla strategia processuale da adottare non è decisiva quando dagli atti del procedimento presupposto emerga che il presupposto fattuale della contestazione era chiaro e non sussisteva la dedotta contraddittorietà del verbale.
- La consapevolezza dell’infondatezza della pretesa o difesa è un apprezzamento di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa ricostruzione dei fatti, salvo i limiti del vizio di omesso esame o di falsa applicazione della norma.
- Per escludere l’applicazione dell’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001, non basta allegare un orientamento giurisprudenziale oscillante se il giudizio presupposto ha accertato che la contestazione mossa era priva del fondamento fattuale dedotto dalla parte.
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