Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3163/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 118/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202605522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo fondato sul parere della Questura relativo all'incompatibilità ambientale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro la reiezione, da parte del TAR, della domanda cautelare. Le censure riguardavano, in particolare, la riedizione del procedimento dopo una precedente ordinanza cautelare di remand, la richiesta di un secondo parere della Questura e il rispetto del contraddittorio procedimentale previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990. Nel merito cautelare, l'appellante contestava inoltre la prevalenza attribuita alla situazione di potenziale incompatibilità ambientale rispetto alle esigenze di assistenza di una persona con disabilità, invocando la disciplina dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto superabili, in questa fase sommaria, le doglianze procedimentali: la precedente ordinanza cautelare del TAR aveva disposto il riesame dell'istanza precisando che il procedimento dovesse riprendere dalla comunicazione dei motivi ostativi; il secondo parere della Questura risultava richiesto proprio per rispondere alle osservazioni presentate dall'interessato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, comprese quelle relative all'incompatibilità ambientale. Ha inoltre ritenuto che dal parere della Questura del 27 febbraio 2026 emergesse un contesto familiare complessivamente considerato, in particolare con riguardo ai fratelli dello zio acquisito dell'appellante, idoneo a determinare una situazione di potenziale incompatibilità ambientale. In tale bilanciamento, la prevenzione dell'incompatibilità ambientale è stata ritenuta prevalente, ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, rispetto alle esigenze contrapposte di assistenza. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Rileva per la comunicazione dei motivi ostativi e per la presentazione delle osservazioni dell'interessato; il secondo parere della Questura è stato ritenuto funzionale a rispondere a tali osservazioni.

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    Nel bilanciamento cautelare operato dal giudice, la prevenzione di una situazione di potenziale incompatibilità ambientale prevale sulle esigenze di assistenza della persona con disabilità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, le doglianze procedimentali possono essere ritenute prive di fumus quando il riesame sia stato svolto secondo le modalità indicate da una precedente ordinanza cautelare di remand e l'amministrazione abbia riattivato il contraddittorio dalla comunicazione dei motivi ostativi.
  • La richiesta di un nuovo parere amministrativo, effettuata per esaminare le osservazioni presentate dall'interessato ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, non integra di per sé una violazione procedimentale, se risulta coerente con l'ordine di riesame impartito dal giudice.
  • Nel bilanciamento cautelare tra le esigenze di assistenza familiare previste dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 e la prevenzione di una potenziale incompatibilità ambientale, quest'ultima può prevalere quando il parere dell'autorità competente evidenzi un contesto familiare complessivamente idoneo a determinare tale rischio.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.