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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05045/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un testamento olografo della madre, nel quale era stata istituita erede universale una figlia. Due dei figli hanno agito per far accertare la falsità del testamento e, in subordine, l’incapacità naturale della testatrice e/o l’annullamento per captazione della volontà; hanno inoltre chiesto di essere riconosciuti eredi legittimi e la restituzione dei beni ereditari. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d’appello ha confermato il rigetto, ritenendo non dimostrata l’incapacità naturale e non necessarie ulteriori consulenze o prove. In cassazione la ricorrente ha dedotto sette motivi: erronea affermazione che non fosse stata impugnata la statuizione sulla falsità del testamento; violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per aver ritenuto sufficiente la documentazione medica; mancata ammissione di consulenza medico-legale; mancata ammissione di prove testimoniali e interrogatorio sui fatti di captazione; erronea interpretazione della domanda come non comprensiva di riduzione ex art. 533 c.c.; erronea valutazione della documentazione sulla incapacità; e conseguente statuizione sulle spese. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d’appello era stata notificata, ma non aveva depositato la relata di notifica; inoltre il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non era possibile nemmeno verificare la tempestività in base alla sola data di pubblicazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha affermato che, quando il ricorrente dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge l’onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione comporta improcedibilità, rilevabile d’ufficio. Nel caso concreto la relata non risultava né nel fascicolo della ricorrente né in quello della controricorrente. La Corte ha aggiunto che non poteva farsi applicazione del criterio sostitutivo fondato sulla sola tempestività del ricorso rispetto alla pubblicazione della sentenza, perché il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 591 c.c.

    richiamato quale base della domanda di incapacità della testatrice; nel giudizio di merito la Corte d’appello ha ritenuto non allegati elementi idonei a dimostrare che al momento del testamento la testatrice si trovasse in uno stato psico-fisico tale da pregiudicarne le capacità.

  • art. 624 c.c.

    richiamato quale base della domanda di annullamento del testamento per captazione della volontà del testatore.

  • art. 533 c.c.

    richiamato nel ricorso come norma sulla riduzione, sostenendosi che la domanda di accertamento della qualità di erede legittima implicasse anche la richiesta restitutoria contro i beneficiari delle disposizioni lesive.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato come parametro di censura per la valutazione del materiale probatorio e per il diniego di ulteriori prove.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro di censura per la valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione medica.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sullo stato di incapacità naturale della testatrice.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato in tutti i motivi come vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    interpretato nel senso che, quando il ricorrente affermi che la sentenza è stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di riforma della statuizione sulle spese, conseguente all’auspicato accoglimento del ricorso.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la richiesta di riforma della statuizione sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’esito del ricorso.

Massime di principio

  • Se il ricorrente afferma che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • L’improcedibilità per mancato deposito della relata è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione del controricorrente, se la relata non è comunque presente nel fascicolo e non è nella disponibilità del giudice.
  • La regola di flessibilità che consente di ritenere procedibile il ricorso anche senza relata opera solo se dalla data di pubblicazione della sentenza e dalla data di notificazione del ricorso sia comunque verificabile la tempestività rispetto al termine breve; se il ricorso è notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, tale prova di resistenza non basta.
  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di vizi di violazione di legge relativi alla valutazione delle prove non può superare il limite dell’autonomia del giudice di merito nella selezione e valutazione del materiale istruttorio, salvo i casi consentiti dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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