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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22586/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La lite nasce dalla dichiarazione di simulazione assoluta di alcuni contratti di cessione di quote societarie stipulati tra un soggetto e alcuni suoi familiari. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto tali cessioni meramente apparenti, valorizzando una serie di indici: la sequenza temporale ravvicinata tra cessione e successivo riacquisto, la coincidenza dei prezzi, le modalità anomale di pagamento, e il fatto che l'operazione avesse determinato l'esclusione delle partecipazioni dalla comunione legale dei coniugi in vista dello scioglimento della comunione e della successiva separazione dei beni. I ricorrenti hanno censurato la sentenza deducendo, con due motivi, la violazione degli artt. 1415, comma 2, c.c., 1414 e 1415, comma 2, c.c., 100 c.p.c. e 115 c.p.c. In sintesi hanno sostenuto: a) che la controparte non avesse interesse né legittimazione ad agire per simulazione, perché non avrebbe subito un pregiudizio concreto e attuale e, anzi, sarebbe stata consapevole dell'operazione e avvantaggiata da somme di denaro e dall'usufrutto di immobili; b) che gli elementi indiziari valorizzati dai giudici di merito non sarebbero stati sufficienti a integrare una prova presuntiva della simulazione, dovendosi semmai ritenere reali i contratti, o al più esperibile un'azione revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la nuova tesi secondo cui la resistente avrebbe partecipato integralmente agli accordi era una questione di fatto non risultante dalla sentenza impugnata e comunque nuova in cassazione. Ha poi ribadito il principio per cui l'azione di simulazione proposta dal terzo ex art. 1415, comma 2, c.c. richiede un interesse concreto correlato al pregiudizio di un proprio diritto; nella specie, la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato tale interesse nel minor valore della quota spettante alla coniuge in sede di scioglimento della comunione legale. Quanto alla dedotta alternativa revocatoria, la Corte ha osservato che essa presuppone la realtà dell'atto, mentre i giudici di merito avevano accertato la simulazione. Ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese, con distrazione in favore del difensore della controricorrente antistatario, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1415 c.c.

    L'azione di simulazione proposta dal terzo richiede un interesse concreto e attuale, collegato al pregiudizio di un proprio diritto; non basta un interesse generico al ripristino della realtà negoziale.

  • art. 1414 c.c.

    La simulazione presuppone che l'atto apparente non corrisponda alla volontà effettiva delle parti.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve essere concreto e attuale; se il diritto del terzo non è pregiudicato dall'atto simulato, manca la legittimazione sostanziale all'azione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il ricorso contestava l'apprezzamento probatorio del giudice di merito, ma la Corte ha ritenuto insindacabile in cassazione la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito nei limiti del vizio denunciato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'azione di simulazione proposta dal terzo è ammissibile solo se l'atto apparente lede concretamente un diritto del terzo; non è sufficiente un interesse astratto alla ricostruzione della realtà negoziale.
  • In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, né trasformare la censura in una questione nuova non affrontata nei gradi di merito.
  • La prova della simulazione può essere fornita anche per presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e conducano univocamente alla conclusione che l'atto era solo apparente.
  • La simulazione e la revocatoria ordinaria hanno presupposti diversi: la revocatoria presuppone la realtà dell'atto dispositivo, mentre la simulazione richiede la prova che il trasferimento non sia stato effettivamente voluto.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che le parti non vollero l'effetto traslativo, la censura che invochi la revocatoria è inconferente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCompravendita immobiliareSeparazione
RamiProcesso civileDiritti realiFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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