Parere n. 738/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971 dalla signora Simona Ruozzo contro l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, la Commissione del concorso, nonché la Regione Campania e nei confronti della signora Valentina Lato: 1. per l’annullamento: - della deliberazione del Direttore generale dell’A.S.L. di Caserta n. 401 del 16 marzo 2020 e relativi allegati, di indizione del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione tempo indeterminato, tra gli altri, di n. 5 CP Assistenti Sociali (ctg "D"), nella parte in cui si omette di riconoscere la possibilità di rinviare la prova di esame per gravidanza; - della deliberazione del Direttore generale dell’A.S.L. di Caserta n. 1453 del 22 settembre 2021, di presa d’atto delle istanze di partecipazione, nella parte in cui si omette di riconoscere la possibilità di rinviare la prova di esame per gravidanza; - della convocazione del 25 ottobre 2022 per la effettuazione della prova pratica in data 15 novembre 2022 alle ore 14,00 presso il Polo fieristico A1 Expo a San Marco Evangelista; - della delibera del Direttore generale dell’A.S.L. di Caserta n. 512 del 9 novembre 2022, di rigetto della sua richiesta del 27 ottobre 2022 di fissazione di una sessione suppletiva del concorso in questione in considerazione della data del parto (con taglio cesareo) programmata per la data del 11 novembre 2022 e delle conseguenti dimissioni previste proprio per la giornata del 15 novembre 2022; - delle convocazioni per le prove orali trasmesse di cui alle note dell’A.S.L. Caserta n. 0464058/Dir. San. del 22 dicembre 2022 e n. 0462868/ Dir. San. del 21 dicembre 2022, nella parte in cui non contemplavano la sua partecipazione; - della deliberazione del Direttore generale dell’A.S.L. di Caserta n. 316 del 24 febbraio 2023, di approvazione della graduatoria finale di merito e di nomina dei vincitori del concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 CP Assistenti Sociali (ctg. "D") nella parte in cui non è stata inserita; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ove occorra е nei limiti dell'interesse; 2. nonché per la declaratoria del suo diritto ad essere ammessa ed inserita - previo espletamento delle relative prove - nella graduatoria finale di merito relativo all'Avviso Pubblico de quo, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico; 3. nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in suo favore, qualora quest'ultima risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro gli atti del concorso dell’A.S.L. di Caserta per cinque posti di assistente sociale, nella parte in cui è stata negata una sessione suppletiva della prova pratica per gravidanza e parto programmato, con mancata ammissione alle prove successive e mancato inserimento nella graduatoria finale.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’A.S.L. di Caserta, ha impugnato il bando e gli atti successivi del procedimento concorsuale, lamentando il mancato riconoscimento della possibilità di rinviare la prova pratica o di svolgerla in una sessione suppletiva a causa del parto cesareo programmato per l’11 novembre 2022 e delle dimissioni previste per il 15 novembre 2022, giorno fissato per la prova. Ha dedotto violazioni della normativa nazionale, europea e internazionale sulla parità di trattamento, sulla tutela della maternità e sull’accesso ai pubblici uffici, nonché vizi di legittimità quali difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, irragionevolezza, travisamento, disparità di trattamento, violazione del giusto procedimento e della par condicio. Ha chiesto l’annullamento degli atti, l’ammissione alle prove e alla graduatoria finale, con salvezza degli effetti giuridici ed economici, oltre al risarcimento del danno. Nel corso del procedimento l’A.S.L. di Caserta ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Campania – Napoli, R.G. n. 2706/2023.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per trasposizione. Ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione proposta dall’A.S.L. di Caserta ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e ha rilevato che la ricorrente aveva effettivamente riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Campania – Napoli. Di conseguenza, il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure relative alla gravidanza, alla tutela della maternità, alla sessione suppletiva e alla legittimità degli atti concorsuali.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso
L’opposizione dell’A.S.L. di Caserta è stata ritenuta rituale e tempestiva ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Poiché la ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Campania – Napoli, il ricorso straordinario è improcedibile per trasposizione, senza esame delle censure di merito.
Norme richiamate
opposizione al ricorso straordinario e trasposizione in sede giurisdizionale
L’opposizione rituale e tempestiva dell’amministrazione determina la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale; l’avvenuta riassunzione davanti al TAR comporta l’improcedibilità del ricorso straordinario.
deposito diretto del ricorso al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
È richiamato in relazione all’atto con cui la ricorrente ha riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Campania – Napoli.
art. 11 Convenzione ONU del 1979 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna
gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura necessaria a prevenire nel campo dell’impiego la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità e a garantire il loro diritto effettivo al lavoro
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito per l’improcedibilità del ricorso.
art. 23 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
la parità fra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma non è stata esaminata nel merito.
art. 157 TFUE
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
La disposizione è stata richiamata quale parametro di parità, senza esame sostanziale da parte della Sezione.
art. 2 direttiva CE n. 54 del 2006
qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità
La disposizione è stata invocata per sostenere la natura discriminatoria del trattamento subito, ma la questione è rimasta assorbita dall’improcedibilità.
art. 3 Cost.
principio di uguaglianza sostanziale
Parametro costituzionale dedotto dalla ricorrente, non scrutinato nel merito.
art. 4 Cost.
Parametro costituzionale dedotto dalla ricorrente, non scrutinato nel merito.
art. 31 Cost.
protezione della maternità
Parametro costituzionale dedotto dalla ricorrente, non scrutinato nel merito.
art. 37 Cost.
condizioni di lavoro per la donna compatibili con l’adempimento della sua funzione familiare
Parametro costituzionale dedotto dalla ricorrente, non scrutinato nel merito.
art. 51 Cost.
diritto di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza
Parametro costituzionale dedotto dalla ricorrente, non scrutinato nel merito.
art. 1 Codice delle pari opportunità
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tutela della parità e della maternità; non esaminato nel merito.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione propone rituale e tempestiva opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorrente riassume il giudizio davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
- L’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale preclude al Consiglio di Stato, in sede consultiva, l’esame dei motivi di merito dedotti nel ricorso straordinario, che devono essere scrutinati dal giudice amministrativo adito.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da una partecipante a un concorso pubblico dell’A.S.L. di Caserta per cinque posti di assistente sociale. Il ricorso contestava il mancato riconoscimento di una sessione suppletiva della prova pratica in ragione del parto cesareo programmato e delle dimissioni ospedaliere previste per il giorno della prova.
Premesse e domanda originaria
La ricorrente aveva impugnato il bando, gli atti di ammissione, la convocazione alla prova pratica, il provvedimento di rigetto della richiesta di sessione suppletiva, le convocazioni alle prove orali e la graduatoria finale, nella parte in cui non era stata ammessa alle prove successive e non era stata inserita nella graduatoria.
Aveva chiesto l’annullamento degli atti, la declaratoria del diritto a svolgere le prove e a essere inserita nella graduatoria con salvezza degli effetti giuridici ed economici, nonché il risarcimento del danno.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva prospettato, in particolare:
- violazione della Convenzione ONU del 1979 sull’eliminazione delle discriminazioni nei confronti della donna, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’art. 157 TFUE, della direttiva CE n. 54 del 2006 e degli artt. 3, 4, 31, 37 e 51 Cost.;
- violazione delle disposizioni sulla parità e sulla tutela della maternità;
- difetto assoluto di motivazione e di istruttoria;
- carenza dei presupposti, manifesta erroneità, irragionevolezza, travisamento, illogicità, arbitrarietà, sviamento e disparità di trattamento;
- violazione del giusto procedimento e della par condicio concorrenziale.
Il Consiglio di Stato non ha esaminato tali doglianze nel merito.
Opposizione e trasposizione
Il ricorso è stato notificato l’8 marzo 2023 e depositato direttamente al Consiglio di Stato il 3 aprile 2023 ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971. Nel corso dell’istruttoria, il Ministero della salute ha riferito che l’A.S.L. di Caserta aveva notificato a tutte le parti, il 20 aprile 2023, opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto, chiedendo la trasposizione del giudizio in sede giurisdizionale.
La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti al T.A.R. Campania – Napoli, con numero di ruolo generale 2706/2023, mediante atto di costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 46 c.p.a.
Valutazione della Sezione
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione dell’A.S.L. di Caserta e ha constatato l’effettiva trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo. Tali circostanze determinano l’improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
Il parere non contiene quindi alcuna decisione sulla legittimità del diniego della sessione suppletiva, sulla rilevanza della gravidanza e della maternità nella procedura concorsuale, né sulle domande di ammissione, inserimento in graduatoria o risarcimento del danno.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale.
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