Cassazione Civile, Ordinanza n. 00145/2023 del 04/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (mutuatario)
La controversia
Il mutuatario aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo dichiararsi la nullità delle clausole del contratto di mutuo relative agli interessi corrispettivi e moratori, assumendo che il cumulo tra i due tipi di interesse superasse il tasso soglia usurario, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme pagate a titolo di interessi corrispettivi e alla non debenza degli ulteriori interessi. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che gli interessi moratori non dovessero essere inclusi nel calcolo del TEGM, che il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori fosse un calcolo illegittimo e, comunque, che nel caso concreto il rapporto fosse stato fisiologico e senza mora. Con il ricorso per cassazione il mutuatario ha dedotto, in sintesi, omessa pronuncia sulla domanda di usurarietà del tasso pattuito, omesso esame del superamento della soglia da parte degli interessi moratori, omessa pronuncia e omesso esame sulla nullità della clausola degli interessi di mora, nonché violazione di norme sostanziali per non avere la corte territoriale esteso agli interessi corrispettivi gli effetti della nullità della pattuizione di interessi moratori usurari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, i motivi di ricorso. Ha affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; che la verifica dell'usurarietà va compiuta secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite, anche quando i decreti ministeriali non includano i moratori nel TEGM; e che sussisteva interesse ad agire per l'accertamento della nullità della clausola, anche in presenza di rapporto ancora in corso e senza mora attuale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese, affinché proceda alla verifica del rispetto del tasso soglia e si conformi ai principi affermati.
Norme richiamate
In caso di pattuizione usuraria, gli interessi non sono dovuti nella misura pattuita; la decisione richiama l'applicazione della norma agli interessi moratori usurari, con conseguente non debenza del tasso usurario.
Richiamato per affermare che, dichiarata la nullità/usurarietà della pattuizione moratoria, gli interessi moratori sono dovuti solo nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate; nel ragionamento della Corte è parte del quadro normativo antiusura applicabile anche ai moratori.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate con riguardo agli effetti della nullità della clausola sugli altri patti contrattuali.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate.
art. 2, comma 1, L. n. 108/1996
I decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi sono il parametro per la determinazione del tasso soglia e possono essere utilizzati anche per la comparazione relativa agli interessi moratori.
art. 2, comma 4, L. n. 108/1996
Viene richiamato per il margine di tolleranza ulteriore da aggiungere al tasso soglia nel calcolo comparativo.
È richiamata la tutela consumeristica, applicabile ai contratti conclusi con consumatori, come rimedio alternativo in caso di clausole abusive sugli interessi moratori.
art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 206/2005
Richiamato come base della tutela consumeristica contro la clausola sugli interessi di mora considerata abusiva.
art. 36, comma 1, d.lgs. n. 206/2005
Richiamato per la nullità di protezione della clausola abusiva nei rapporti con consumatori.
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, poiché sanziona la promessa di qualunque somma usuraria dovuta in relazione al contratto, e non soltanto le componenti del sinallagma ordinario.
- Ai fini della verifica dell'usurarietà, il mancato inserimento degli interessi moratori nel TEGM dei decreti ministeriali non impedisce il controllo giudiziale, che va svolto secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, comparando il tasso del rapporto con il tasso soglia determinato sulla base dei parametri disponibili.
- Dall'accertamento dell'usurarietà consegue l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., con la non debenza del tasso usurario pattuito; gli interessi moratori possono essere ricondotti, quanto alla misura dovuta, al tasso degli interessi corrispettivi leciti ex art. 1224, comma 1, c.c.
- L'interesse ad agire per l'accertamento della nullità di una clausola sugli interessi moratori sussiste già al momento della pattuizione, per l'esigenza di certezza circa la validità della convenzione, anche se il rapporto è ancora in corso e la mora non si è ancora verificata.
- In presenza di rapporto non ancora sfociato in inadempimento, la decisione sull'usurarietà della clausola moratoria non si esaurisce nel piano astratto, ma rileva quando l'inadempimento si produca, dovendosi verificare il tasso effettivamente richiesto e applicato dal finanziatore.
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