Cassazione Civile, Ordinanza n. 19073/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedente quote)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca contro una fideiussore della debitrice principale. Nel giudizio di opposizione, la fideiussore ha chiamato in causa il soggetto che aveva acquistato le sue quote sociali, sostenendo che quest'ultimo, in base a un memorandum d'intenti per la vendita delle quote, si era obbligato a liberarla da ogni impegno verso le banche assunto nell'interesse della società. Il convenuto ha contestato di aver sottoscritto il memorandum, ha negato che il paraffo apposto potesse valere come firma e ha sostenuto che, in ogni caso, la successiva cessione definitiva delle quote avesse assorbito e superato ogni pattuizione non riprodotta nel contratto finale. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: violazione delle norme sulla contestazione della scrittura e sull'onere della prova, insistendo sull'inautenticità della sigla; omessa pronuncia/extrapetizione per non avere la corte d'appello considerato tutte le difese svolte in memoria; illegittimità della produzione dell'originale del memorandum in sede successiva ai termini istruttori; illegittima valutazione della consulenza grafologica per asserita compromissione dell'imparzialità del consulente; errata interpretazione del memorandum, che sarebbe stato solo una puntuazione e non un contratto vincolante; infine, erronea applicazione del principio di assorbimento del preliminare nel definitivo, poiché la clausola di manleva non sarebbe stata riprodotta nell'atto di cessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a un nuovo esame del merito sulla firma e sull'interpretazione del documento, e infondati quelli relativi alla produzione dell'originale, alla c.t.u. grafologica e all'effetto assorbente del contratto definitivo. In particolare ha condiviso la valutazione dei giudici di merito secondo cui il memorandum aveva efficacia negoziale propria e la clausola di liberazione della cedente dalle garanzie bancarie era già perfettamente individuata e non necessitava di ripetizione nel contratto definitivo, salvo espressa smentita. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La contestazione della scrittura e della sottoscrizione non può essere trasformata in richiesta di rivalutazione di merito in cassazione.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non ne ravvisa violazione nei giudizi di merito.
La sigla o paraffo, se dotata di individualità grafica attribuibile a un soggetto, può integrare sottoscrizione idonea.
Le censure di omessa pronuncia sono inammissibili quando la sentenza abbia esaminato compiutamente le doglianze proposte e non si può ampliare il thema decidendum con la memoria di replica.
La produzione dell'originale del documento è stata ritenuta tempestiva perché finalizzata a consentire la verificazione della scrittura già prodotta in copia e non contestata nei termini.
Richiamato in tema di verificazione della scrittura privata e produzione dell'originale.
Richiamato con le norme sulla verificazione della scrittura privata.
Se la copia di un documento non è specificamente contestata quanto alla conformità all'originale nei termini, la successiva produzione dell'originale per la verificazione non è tardiva.
La mancata ricusazione del consulente nei termini preclude di far valere successivamente l'incompatibilità; la consulenza resta ritualmente acquisita.
La eventuale sostituzione del consulente è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, non censurabile in cassazione se motivato correttamente.
Richiamato per sostenere che il memorandum avesse natura contrattuale.
L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per mera diversa lettura del testo.
L'interpretazione deve essere sistematica, ma la censura è inammissibile se si oppone solo una lettura alternativa del documento.
Il memorandum è stato ritenuto perfetto e vincolante nei suoi effetti, con efficacia subordinata alla stipulazione del contratto di cessione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al rapporto tra preliminare e definitivo.
Richiamato dal ricorrente in modo non decisivo; la Corte non vi fonda la propria decisione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito sollecitare un riesame del merito sotto forma di violazione di legge quando la doglianza mira in realtà a sostituire la propria lettura del fatto e del documento a quella del giudice di merito.
- La sigla o il paraffo può valere come sottoscrizione se presenta individualità grafica sufficiente a renderne attribuibile l'autografia a una determinata persona, anche senza firma per esteso.
- La contestazione della conformità di una copia all'originale deve essere tempestiva; in difetto, la successiva produzione dell'originale per consentire la verificazione della scrittura non integra deposito tardivo di un nuovo documento.
- La mancata proposizione tempestiva della ricusazione del consulente tecnico preclude di far valere successivamente l'asserita incompatibilità del CTU; la sostituzione resta rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per effettiva violazione dei canoni ermeneutici; non basta contrapporre una diversa interpretazione astrattamente possibile.
- Una clausola negoziale già completa e autonoma può produrre effetti anche se non sia riprodotta testualmente nel contratto definitivo, quando risulti che le parti abbiano inteso mantenerla ferma e non vi sia incompatibilità con il definitivo.
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