Cassazione Civile, Ordinanza n. 22174/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre osservato che, per effetto della disciplina sopravvenuta richiamata in ordinanza, alla rinuncia non era richiesto il visto della controparte poiché, alla data rilevante, non era ancora stata fissata l'adunanza camerale. Non sono state liquidate spese, perché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che, accogliendo il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, aveva cassato con rinvio una sentenza della CTR Lazio. Nel corso del giudizio di revocazione, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, rappresentando che nel giudizio di rinvio gli avvisi di accertamento impugnati erano stati annullati e che, quindi, era cessato l'interesse alla prosecuzione del presente procedimento.
Norme richiamate
È la base del ricorso per revocazione proposto dalla società avverso la precedente ordinanza di legittimità.
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta soggetta alla disciplina vigente dopo la novella, applicabile al caso concreto per il rinvio dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 149/2022.
La Corte richiama la disciplina novellata in materia di rinuncia al ricorso, applicandola al procedimento in ragione del momento processuale in cui non era ancora stata fissata l'adunanza camerale.
È richiamata quale fonte delle modifiche al regime processuale della rinuncia al ricorso.
art. 35, comma 6
È richiamato per stabilire l'applicabilità della nuova disciplina della rinuncia al caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo quando intervenga nei presupposti temporali e procedurali previsti dalla disciplina applicabile.
- Se, alla data rilevante, non è ancora stata fissata l'adunanza camerale, la rinuncia al ricorso non richiede il visto della controparte secondo la disciplina novellata richiamata dalla Corte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e assenza di attività difensiva della parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
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