Cassazione Civile, Ordinanza n. 10991/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia riguarda il compenso/indennizzo per l'attività di progettazione svolta da professionisti per la realizzazione di un'opera pubblica. Il contratto posto a base del rapporto era stato dichiarato nullo in un giudizio parallelo; la Corte d'appello aveva quindi riconosciuto al professionista, e poi alla cessionaria del relativo credito, un'indennità per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., quantificata in misura corrispondente al minore tra arricchimento del Comune e impoverimento del progettista, con detrazione di quanto già corrisposto e con rivalutazione monetaria sul residuo. Il Comune ha proposto ricorso principale lamentando: mancata prova dell'arricchimento; errata quantificazione dell'impoverimento usando voci della tariffa professionale; erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione; erroneo rigetto dell'eccezione di litispendenza. La parte resistente/ricorrente incidentale ha a sua volta censurato la sentenza sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente imputato all'indennizzo un pagamento di 800 milioni effettuato dal Comune ad altro titolo, che avrebbe potuto essere ripetuto solo nel rispetto del termine prescrizionale; ha inoltre contestato la rivalutazione monetaria e la stima concreta dell'impoverimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del Comune sia il ricorso incidentale delle controparti. Ha ritenuto inammissibili i motivi che miravano a riesaminare accertamenti di fatto o che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha giudicato infondato il motivo sulla prescrizione, confermando che il termine decennale dell'azione di arricchimento era stato interrotto dalla precedente domanda giudiziale, ancorché dichiarata inammissibile, secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata. Ha ritenuto corretta la determinazione del quantum e della rivalutazione monetaria, osservando che il valore era stato calcolato in moneta dell'epoca e poi rivalutato sul residuo. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione di ingiustificato arricchimento presuppone l'accertamento in concreto sia dell'arricchimento del beneficiario sia del corrispondente impoverimento dell'altra parte; l'indennizzo va commisurato alla minor somma tra i due valori.
La precedente declaratoria di inammissibilità della domanda in un altro giudizio non preclude la riproposizione dell'azione in separato giudizio, quando la situazione di pendenza sia cessata e non vi sia preclusione nel merito.
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
È la disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Cass. SU 1516/2016
La domanda giudiziale di pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, anche se poi dichiarata inammissibile, interrompe la prescrizione del relativo diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di arricchimento senza causa, la prova e la quantificazione non possono essere ridotte a una mera astratta tariffa professionale: il giudice deve accertare in concreto l'entità dell'arricchimento del convenuto e dell'impoverimento dell'attore, assumendo come parametro l'importo minore tra i due.
- I motivi di ricorso in cassazione che si limitano a contestare la ricostruzione fattuale o la valutazione delle prove sono inammissibili se non denunciano un reale vizio di legittimità o non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La precedente proposizione giudiziale della domanda di arricchimento, anche se dichiarata inammissibile, può interrompere la prescrizione del diritto fatto valere, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
- Una declaratoria di inammissibilità resa in un precedente giudizio non impedisce necessariamente la riproposizione dell'azione in separato processo, se non sussiste più pendenza della lite e la ragione dell'inammissibilità non è preclusiva del merito.
- La rivalutazione monetaria può essere riconosciuta sull'importo residuo quando il giudice abbia già determinato il quantum in valore storico al tempo dei fatti e abbia detratto somme già percepite alla stessa epoca.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10908/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10912/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10916/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10919/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10926/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →