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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12893/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una lavoratrice, della cessione del proprio contratto di lavoro conseguente al trasferimento di un ramo d’azienda avvenuto il 9 novembre 2007 tra la società cedente e la società cessionaria. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta: i giudici di merito avevano ritenuto applicabile la decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183 del 2010 anche a una cessione intervenuta prima dell’entrata in vigore della legge, con conseguente tardività dell’impugnativa giudiziale proposta nel 2016. La ricorrente ha denunciato in cassazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 L. n. 183 del 2010, sostenendo che il termine decadenziale non potesse applicarsi a un trasferimento del rapporto avvenuto in epoca anteriore alla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’appello di Napoli e rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, aderendo all’orientamento già espresso in precedenti decisioni, secondo cui il termine decadenziale introdotto dall’art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183 del 2010 non si applica alle cessioni di contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge. Di conseguenza, la declaratoria di tardività dell’impugnazione era errata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per censurare l’erronea applicazione della disciplina decadenziale.

  • art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183 del 2010

    La Corte interpreta la norma come applicabile solo ai trasferimenti di contratto di lavoro avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge, poiché il riferimento al "trasferimento" indica anche il limite temporale di operatività del nuovo termine decadenziale.

  • art. 2, comma 54, d.l. n. 225 del 2010, conv. in L. n. 10 del 2011

    È richiamato per la proroga del termine di decorrenza della decadenza fissata al 31 dicembre 2011.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    È richiamato come espressione del criterio di diritto intertemporale in tema di introduzione di un nuovo termine di decadenza, applicabile alle situazioni in essere ma con decorrenza fissata dall’entrata in vigore della modifica, ove manchi una disciplina transitoria.

  • art. 2112 c.c.

    È la norma sul trasferimento del rapporto di lavoro/ramo d’azienda cui la Corte collega il momento traslativo decisivo ai fini della decorrenza della decadenza.

  • art. 252 disp. att. c.p.c.

    La sentenza la cita nel testo della motivazione, ma il riferimento sembra materiale/lessicale e non incide sulla ratio decidendi; la regola applicata è quella di diritto intertemporale di cui all’art. 252 disp. att. c.c.

Massime di principio

  • Quando una legge introduce per la prima volta un termine di decadenza, occorre verificare se la fattispecie sostanziale si sia verificata sotto la vigenza della nuova disciplina; in mancanza di disciplina transitoria, il nuovo termine non può operare retroattivamente rispetto a fatti anteriori.
  • Nel caso del trasferimento del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., se il momento traslativo è anteriore all’entrata in vigore della legge che introduce la decadenza, l’impugnazione non è soggetta al nuovo termine decadenziale.
  • Il riferimento normativo al "trasferimento" vale non solo come dies a quo della decadenza, ma anche come indice del limite temporale di applicazione della disposizione, che non si estende a cessioni già perfezionate prima dell’entrata in vigore della legge.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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