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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16893/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

Una società concessionaria di opere pubbliche aveva affidato a un'impresa, con contratto di appalto, lavori urgenti di messa in sicurezza di una strada statale. Nel corso dell'esecuzione, la stazione appaltante aveva poi risolto unilateralmente il contratto per asserito grave inadempimento dell'appaltatrice, ritenendo insufficiente l'avanzamento dei lavori. L'impresa aveva reagito chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione, la declaratoria di risoluzione del contratto per effetto di diffida ad adempiere da essa inviata, ovvero in subordine la risoluzione per grave inadempimento della stazione appaltante, con domande conseguenti di restituzione, pagamento delle opere eseguite, rimozione di penali e detrazioni, restituzione della fideiussione e risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva valorizzato anche le riserve iscritte in corso d'opera ai fini della liquidazione del danno. In Cassazione la società ricorrente ha denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 1453, 1455 e 1460 c.c. e della disciplina sulle riserve negli appalti pubblici, sostenendo che, una volta intervenuta la risoluzione, le riserve non potessero essere utilizzate per determinare il danno risarcibile e che la pretesa risarcitoria dovesse essere autonoma e puntualmente provata; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse supplito alle carenze di allegazione e prova dell'appaltatrice facendo discendere la prova del danno dalle riserve contrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che, in caso di risoluzione di un appalto per responsabilità della stazione appaltante, le riserve non operano come automatica fonte del credito risarcitorio, ma non perdono del tutto rilevanza: possono essere utilizzate dal giudice di merito come base per verificare l'an e il quantum del danno, purché le pretese siano autonomamente vagliate e ritenute fondate. Ha quindi ritenuto corretto il ragionamento della Corte d'appello, che non aveva effettuato una mera equiparazione tra riserve e danno, ma aveva svolto una valutazione autonoma anche mediante consulenza tecnica d'ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché in realtà diretto a censurare la valutazione delle prove e l'apprezzamento di merito, non sindacabili in cassazione nei limiti dedotti; analoga inammissibilità è stata ravvisata per la prospettata violazione dell'art. 2697 c.c., poiché non era contestata l'erronea ripartizione dell'onere della prova, ma solo il modo in cui il giudice aveva ritenuto assolto tale onere. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato come norma che disciplina gli effetti della risoluzione per inadempimento; la Corte ribadisce che, nel caso di risoluzione dell'appalto, le pretese dell'appaltatore seguono i principi della risoluzione e non quelli delle riserve in quanto tali.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1453 c.c. quale parametro della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione.

  • art. 1460 c.c.

    Invocato nel ricorso; la Corte non lo tratta in modo autonomo, ma lo menziona tra le norme asseritamente violate.

  • art. 165 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999

    Richiamato dal ricorrente come disciplina delle riserve nell'appalto pubblico; la Corte precisa che le riserve non consentono un automatismo risarcitorio, ma possono rilevare come elementi di verifica del danno.

  • art. 2697 c.c.

    La dedotta violazione è ritenuta inammissibile perché la censura non riguarda la ripartizione dell'onere probatorio, bensì l'apprezzamento dell'esito della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'uso delle riserve come elementi di prova; la censura è stata ricondotta a una critica al merito della valutazione probatoria.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte osserva che le doglianze del secondo motivo, pur prospettate come violazione di legge, mirano in realtà a contestare il giudizio di fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare la preclusione al sindacato sul fatto nei casi in cui opera il cd. doppio conforme.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato per delimitare l'odierno sindacato sulla motivazione, ammesso solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo e del minimo costituzionale.

  • D.L. n. 83/2012

    Richiamato quale intervento normativo che ha riformulato l'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell'appalto pubblico, la riserva non è di per sé irrilevante dopo la risoluzione del contratto: pur non operando come fonte automatica del credito risarcitorio, può essere valorizzata dal giudice come elemento documentale e fattuale per verificare la sussistenza e la misura del danno, se le pretese siano autonomamente scrutinated.
  • In caso di risoluzione per inadempimento della stazione appaltante, il risarcimento del danno dell'appaltatore va ricostruito secondo i principi degli artt. 1453 e 1458 c.c., ma senza escludere che le riserve già formulate possano concorrere alla prova del pregiudizio, ove contengano specifiche contestazioni di fatti, costi o pregiudizi subiti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura investe soltanto l'apprezzamento delle prove compiuto nel merito.
  • In cassazione non è consentito trasformare una contestazione sulla valutazione del materiale istruttorio in una doglianza di violazione di legge, se in realtà si chiede una nuova lettura del fatto e delle risultanze probatorie.
  • Quando il giudice di merito esamina le riserve con il supporto di una consulenza tecnica e svolge una valutazione autonoma delle pretese, non può dirsi che abbia confuso automaticamente riserve e danno risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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