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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32860/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una creditrice nei confronti della compravendita di due immobili stipulata tra i debitori-fideiussori e una acquirente. La vendita prevedeva la cessione della proprietà con riserva di abitazione e clausola di accrescimento. I venditori sostenevano che il prezzo fosse stato in realtà pagato dai genitori dell'acquirente, i quali avrebbero realizzato una donazione indiretta, sicché avrebbero dovuto essere considerati litisconsorti necessari; sostenevano inoltre che, in presenza di tale donazione indiretta, la Corte avrebbe dovuto accertare la scientia damni anche in capo ai genitori dell'acquirente. Con il terzo motivo lamentavano omessa pronuncia sul motivo d'appello con cui avevano dedotto che l'operazione economica era finalizzata all'adempimento di un debito scaduto, circostanza che, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., avrebbe reso l'atto non revocabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, nell'azione revocatoria proposta contro il contratto di compravendita, sono parti necessarie solo i soggetti che hanno stipulato l'atto impugnato; il pagamento del prezzo da parte di terzi, anche se integrasse un adempimento dell'obbligazione della figlia ex art. 1180 c.c., non li rende litisconsorti necessari, poiché la revocatoria produce solo inefficacia relativa dell'atto nei confronti del creditore e non incide sulla loro sfera giuridica. Ne consegue anche l'irrilevanza della loro eventuale consapevolezza del pregiudizio. Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che la sentenza d'appello aveva dichiarato inammissibili i motivi di gravame per difetto di specifica censura di tutte le rationes decidendi del primo giudice e, comunque, aveva implicitamente condiviso l'accertamento di merito secondo cui non risultava provato che la somma fosse stata destinata al pagamento di un debito scaduto. Sono state inoltre confermate le spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    azione revocatoria; comma terzo

    Per l'atto a titolo oneroso occorre la scientia damni del debitore e la consapevolezza del terzo acquirente; l'adempimento di un debito scaduto non è revocabile, ma la relativa prova non risultava raggiunta nel caso concreto.

  • art. 102 c.p.c.

    norma definita "in bianco"

    Il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la decisione non può essere pronunciata che in confronto di più parti; nell'azione revocatoria del contratto sono necessari solo i contraenti dell'atto impugnato.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per sostenere l'asserita necessità di integrazione del contraddittorio.

  • art. 769 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per qualificare l'operazione come donazione indiretta.

  • art. 809 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'applicabilità della disciplina della donazione indiretta.

  • art. 1180 c.c.

    Il pagamento del prezzo da parte di terzi è stato qualificato come adempimento del debito altrui e, comunque, irrilevante ai fini del litisconsorzio nell'azione revocatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei primi due motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro del terzo motivo, deducendo omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso rigettato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria proposta contro un contratto, il litisconsorzio necessario riguarda soltanto le parti del negozio impugnato; chi abbia eventualmente pagato il prezzo o abbia un interesse economico esterno all'atto non diventa, per ciò solo, parte necessaria del giudizio.
  • La revocatoria ordinaria produce inefficacia relativa dell'atto nei soli confronti del creditore procedente, senza effetti restitutori o traslativi sulla sfera giuridica dei terzi estranei al contratto.
  • Per gli atti a titolo oneroso, la prova richiesta dall'art. 2901 c.c. concerne la scientia damni del debitore e la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo contraente; la conoscenza di soggetti estranei all'atto non è rilevante se questi non sono parti del negozio impugnato.
  • Il motivo di appello è inidoneo a devolvere la causa se non censura specificamente tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; in tal caso il giudice d'appello può dichiararlo inammissibile e tale statuizione può assorbire le ulteriori questioni di merito.
  • La censura di omessa pronuncia non può fondarsi su questioni che risultino comunque disattese, anche implicitamente, dalla motivazione complessiva della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaNullità

Testo integrale

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