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Sentenza

Sentenza del 17/12/2021 n. 4481 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo al 2014 emesso a seguito di una segnalazione su fatture per operazioni inesistenti riconducibili a un'impresa individuale collegata alla Sig.ra Zxxxx Qxxxx. L'appellante contestava: l'irregolarità della notifica (presunta compiuta giacenza senza produzione della cartolina di ricevimento), la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento oltre il termine quadriennale, la mancanza in atto della segnalazione che aveva innescato l'accertamento, violazione del contraddittorio e dello Statuto del contribuente (art.12 comma 7 e art.7), insufficienza probatoria circa l'effettiva inesistenza del fornitore, e la illegittimità della metodologia di accertamento "a tavolino".

La decisione

La Commissione Regionale della Lombardia (Sez. 17a) ha accolto l'appello. Ha ritenuto fondate le doglianze relative alla notifica e alla decadenza: l'Agenzia non ha prodotto la cartolina di avviso di ricevimento necessaria a provare la perfezione della notifica per compiuta giacenza (secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata), per cui la notifica è nulla. Conseguentemente è intervenuta la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento per l'anno 2014 (maturata il 31.12.2019) e l'atto è stato annullato. L'appellata Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese in favore della ricorrente (€6.000,00 complessivi, oltre accessori). Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29/09/1973 n.600, art.60 lett. e)

    Richiamato dall'appellante in relazione alle modalità di notifica tramite servizio postale; il rilievo è stato parte della contestazione sulle notifiche ma la decisione si è focalizzata sulla prova giudiziale della cartolina di ricevimento.

  • D.Lgs. 546/1992, art.21

    Stabilisce il termine di 60 giorni per proporre il ricorso avverso l'atto notificato; la CTP aveva ritenuto il ricorso tardivo contando dal presunto perfezionamento della notifica (4.11.2019), mentre la Corte d'appello ha annullato tale conclusione perché la notifica non è stata provata.

  • Legge n.890/1982 (norme sul servizio postale)

    Regola le notificazioni postali; la giurisprudenza richiede, per considerare perfezionata una notifica per compiuta giacenza, la produzione dell'avviso di ricevimento che attesti il deposito presso l'ufficio postale.

  • Sentenza Corte Suprema SS.UU. 15.04.2021 n.10012

    Principio applicato: la prova del perfezionamento della procedura di notifica per compiuta giacenza può essere data solo mediante la produzione dell'avviso di ricevimento (cartolina) che attesti il deposito presso l'ufficio postale; la sola prova di spedizione non è sufficiente.

  • Termini di decadenza per l'accertamento (es. normativa sul quadriennio dall'invio della dichiarazione)

    La Corte ha ritenuto che, in mancanza di valida notificazione, l'amministrazione sia decaduta dal potere di accertare per l'anno 2014 una volta decorso il termine quadriennale; pertanto l'atto è nullo per decadenza dell'ufficio.

  • Statuto del contribuente, art.12 comma 7

    Richiamato dall'appellante (presunta violazione relativa ai termini dalla verifica); la questione è stata assorbita dalla decisione sulla nullità della notifica e sulla decadenza, quindi non risolta nel merito.

  • Statuto del contribuente, art.7

    Invocato per presunta carenza di motivazione dell'atto impositivo; anche questo motivo è stato assorbito dalla pronuncia sulla notifica e non è stato esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Per le notifiche via servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento), se l'amministrazione invoca la perfezione per compiuta giacenza deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento che attesti il deposito presso l'ufficio postale; la sola prova di spedizione non basta.
  • Se non è provata la validità della notifica e nel frattempo è spirato il termine di decadenza (es. il quadriennio per l'accertamento), il ricorso del contribuente può essere accolto per intervenuta decadenza dell'Amministrazione senza che si entri nel merito dell'accertamento.
  • Il termine di 60 giorni per proporre ricorso decorre dalla data della notificazione validamente perfezionata; i contribuenti devono quindi vigilare sulle comunicazioni postali e conservare ogni documento (cartoline, avvisi, ricevute) che possa provare la ricezione o la mancata ricezione.
  • In controversie simili è strategico chiedere al giudice la produzione degli atti e delle segnalazioni alla base dell'accertamento (es. segnalazione dell'ufficio che ha innescato l'azione) e contestare tempestivamente eventuali vizi procedurali (notifica, termine, contraddittorio) perché possono essere decisivi.
  • Difetti procedurali nella notifica o nella tempestività dell'azione amministrativa possono portare all'annullamento dell'atto anche se esistano questioni sostanziali sul merito dell'accertamento; pertanto l'azione difensiva dovrebbe combinare contestazioni procedurali e preparazione della prova sul merito.

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