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Sentenza

Sentenza del 16/12/2021 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Alle pensioni erogate dall'INPS sulla base di una gestione speciale ai sensi del d.lgs. n. 357 del 1990 si applica l'art. 16 della Convenzione Italia-Bulgaria - Legge 29 novembre 1990, n. 389 - Sussiste - Per l'ottenimento del rimborso dallo stato italiano il contribuente deve dimostrare di essere residente in Bulgaria e di aver ivi dichiarato il reddito italiano - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Richiesta di rimborso di IRPEF (trattenute sui ratei pensionistici) per il periodo gennaio 2017 - luglio 2018, preteso sulla base della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Bulgaria (art. 16), contestando la decisione dell'Agenzia delle Entrate di diniego del rimborso relativo alle ritenute operate dall'INPS su pensione erogata sulla base di una gestione speciale (d.lgs. n. 357/1990). Il contribuente sosteneva che, essendo residente fiscale in Bulgaria, la pensione fosse imponibile in Bulgaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, pur essendo applicabile l'art.16 della Convenzione (le pensioni pagate per rapporto di lavoro svolto per un ente privato sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario), il contribuente non ha fornito la prova di aver dichiarato la pensione in Bulgaria né di aver subito una doppia imposizione. Pur essendo stata prodotta la certificazione di residenza fiscale bulgara, l'assenza di prova della dichiarazione del reddito pensionistico in Bulgaria impedisce il riconoscimento del rimborso. Conseguentemente il rimborso è negato e il contribuente è condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio indicate in sentenza.

Norme richiamate

  • Art. 16 Convenzione Italia-Bulgaria (Legge 29 novembre 1990, n. 389)

    Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 17, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

    Applicata dalla Commissione per affermare che, essendo la pensione riferibile a un rapporto di lavoro alle dipendenze di una società privata (anche se di diritto pubblico originariamente), l'imponibilità fiscale è nello Stato di residenza del beneficiario (Bulgaria).

  • Art. 17 Convenzione Italia-Bulgaria (Legge 29 novembre 1990, n. 389)

    2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, ... sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.

    Rilevante per le pensioni pagate dallo Stato o da enti pubblici; la Commissione ne esclude l'applicazione al caso concreto perché la pensione ha origine da rapporto con ente privato (S. s.p.a.), benché l'erogazione sia oggi effettuata dall'INPS per gestione speciale.

  • Art. 27 Convenzione Italia-Bulgaria (Legge 29 novembre 1990, n. 389)

    Secondo la giurisprudenza interpretata in sentenza, l'onere probatorio per ottenere il rimborso grava sul richiedente: occorre dimostrare la residenza fiscale nell'altro Stato e la sottoposizione del reddito al relativo regime fiscale (dichiarazione del reddito estero). La certificazione di residenza da sola non basta.

  • D.lgs. n. 357 del 1990

    La gestione speciale INPS prevista dal d.lgs. n. 357/1990 per i lavoratori degli enti pubblici creditizi non rende la pensione "pagata dallo Stato" ai fini della Convenzione: la qualifica sostanziale dell'ente erogante (origine privata dell'obbligo pensionistico) prevale sulla circostanza che l'INPS effettui l'erogazione tramite gestione speciale.

  • Art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione al termine di impugnazione; la Commissione ha ritenuto corretta la decorrenza del termine dalla comunicazione del provvedimento di diniego all'indirizzo PEC del difensore indicato (domicilio eletto), escludendo la decorrenza dalla notifica inviata all'indirizzo estero diverso.

  • Art. 60 d.P.R. n. 600/1973 (elezione di domicilio)

    La comunicazione di domicilio eletto presso lo studio legale ai sensi dell'art. 60 è idonea a vincolare l'amministrazione per la notifica dei provvedimenti, per cui la decorrenza dei termini processuali si calcola dalla notifica al domicilio eletto (anche tramite PEC del difensore).

Massime di principio

  • La classificazione della fonte pensionistica ai fini di una convenzione per evitare la doppia imposizione dipende dalla natura del rapporto di lavoro (privato vs. pubblico), non dalla modalità tecnica di erogazione della pensione (es. gestione INPS speciale).
  • Per ottenere rimborso per doppia imposizione ai sensi di una Convenzione il contribuente deve dimostrare due cose: a) la residenza fiscale nello Stato contraente estero; b) che il reddito pensionistico è stato dichiarato e tassato (o comunque soggetto al regime fiscale) in quello Stato. La sola certificazione di residenza non basta.
  • Se non risulta provata la dichiarazione all'estero e l'effettiva doppia imposizione (economica o giuridica), l'amministrazione non è tenuta a rimborsare le ritenute operate in Italia.
  • L'art.17 della Convenzione trova applicazione per pensioni corrisposte dallo Stato o da enti pubblici; per pensioni provenienti da datori di lavoro privati si applica l'art.16 e l'imponibilità spetta allo Stato di residenza del beneficiario.
  • L'elezione di domicilio presso un difensore (indicazione PEC) è rilevante ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione e delle notifiche: notifiche inviate all'indirizzo diverso possono essere inefficaci per far decorrere i termini.

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