Sentenza del 16/12/2021 n. 1517 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica dell'accertamento doganale relativo all'importazione di lamiere e nastri di leghe di alluminio dal Venezuela; la Dogana aveva negato il regime preferenziale sostenendo l'incongruenza dei timbri apposti sui certificati preferenziali Form A e aveva richiesto il pagamento di maggiori dazi per Euro 40.345,00. In giudizio le società produssero nuovi certificati Form A emessi retroattivamente dal Ministero venezuelano (22.09.2009) ai sensi dell'art.85 del Reg. CEE 2454/1993, che secondo i ricorrenti provavano l'origine venezuelana e il diritto al trattamento preferenziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Dogane e accolto il ricorso delle società ritenendo pienamente ammissibili i certificati Form A emessi a posteriori e prodotti in giudizio. Ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale dei contribuenti e ha disposto la compensazione integrale delle spese per ogni grado di giudizio. In sintesi, è stato riconosciuto il diritto delle società al trattamento doganale preferenziale sulla base dei Form A retroattivi e l'atto della Dogana è stato respinto.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario)
Consente l'emissione di certificati rilasciati a posteriori quando quello originariamente presentato non è stato accettato per motivi tecnici; la Corte ha interpretato che la diversità del timbro rientra tra i motivi tecnici che giustificano il rilascio di un certificato sostitutivo retroattivo.
Regolamento CEE (riferimenti generali)
Art.220 (buona fede): la Corte richiama la giurisprudenza sul tema della buona fede, ma individua che la presentazione successiva di un certificato valido può consentire l'applicazione del regime preferenziale; gli artt. 81 e ss. attengono alle procedure di controllo ma la valutazione concreta ha ritenuto irrilevante l'eccezione sollevata dalla Dogana nel caso di specie.
Codice Doganale Comunitario / normativa nazionale di recepimento
art. 95 (procedura di controllo e richiesta di spiegazioni all'autorità esportatrice)
Norma che disciplina i controlli a posteriori e la procedura di richiesta di verifiche all'autorità dello Stato esportatore; nel caso le dogane nazionali non possono ritenere automaticamente esclusa la possibilità del certificato sostitutivo quando sussistono ragioni tecniche.
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiede l'indicazione del responsabile del procedimento; la parte ha sollevato nullità per mancata indicazione ma non è stato ritenuto decisivo ai fini del merito della questione sull'ammissibilità dei certificati retroattivi.
Norme processuali
disp. att. c.p.c. art.125 n.2
Sull'atto di riassunzione: non è necessario conferire nuova procura al difensore già costituito nel giudizio precedente poiché il giudizio di rinvio è prosecuzione del precedente.
Giurisprudenza comunitaria e sentenze richiamate
Corte di Giustizia C-349/07 (sentenza SOPROPE) e pronunce della Cassazione nn. 24249/2019, 24250/2019, 11627/2019
Richiami giurisprudenziali che hanno precisato il quadro: la Corte di Cassazione, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria, ha riconosciuto che la possibilità di certificati sostitutivi ex post è ammessa quando il rifiuto originario è dovuto a ragioni tecniche (es. diversità di timbro) comunicate ufficialmente dallo Stato esportatore.
Massime di principio
- Un certificato di origine emesso 'a posteriori' (retroattivo) può essere ammesso per ottenere il trattamento preferenziale quando il certificato originario è stato rifiutato dalle autorità doganali per motivi tecnici, tra i quali rientra la diversità del timbro rispetto allo specimen ufficiale comunicato dallo Stato esportatore.
- La discrepanza del timbro non implica automaticamente che il certificato sia falso: occorre valutare l'autenticità e la comunicazione ufficiale dello Stato esportatore; se il paese d'origine emette un Form A sostitutivo con effetto retroattivo, tale documento può validare l'origine e il regime preferenziale.
- L'onere di allegare la documentazione alla dichiarazione doganale resta a carico dell'importatore, ma non gli si può imporre l'obbligo di verificare autonomamente online gli specimen degli altri Stati quando tale accesso è riservato alle autorità doganali.
- La buona fede dell'importatore è valutata alla luce delle circostanze del caso; se emerge un certificato retroattivo autentico rilasciato dall'autorità esportatrice, l'importatore può beneficiare del trattamento preferenziale anche se il certificato originario era stato contestato.
- Le dogane devono motivare adeguatamente i propri atti e, quando sollevano dubbi sulla regolarità dei certificati, seguire le procedure di controllo previste; tuttavia l'esistenza di precedenti amministrativi o note non può sostituire la valutazione concreta dell'autenticità dei documenti prodotti in giudizio.
- Proceduralmente, chi riassume il giudizio davanti al giudice di rinvio non è obbligato a conferire nuova procura al difensore già costituito; inoltre l'appello incidentale è inammissibile se chi lo propone non ha interesse oggettivo (p. es. se ha vinto totalmente in primo grado).
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