Sentenza del 17/12/2021 n. 4479 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un pignoramento verso terzi (atto n. 0001 per euro 10.681,41) relativo a quattro cartelle di pagamento. Il contribuente deduceva incompetenza territoriale dell'AER per trasferimento nel Comune di B M dal 2011, omessa notifica degli atti prodromici (le cartelle), violazione dell'art. 25 DPR 602/1973, omissione di motivazione, violazione del diritto di difesa e dell'art. 7 L. 212/2000 e intervenuta prescrizione dei crediti; eccepiva inoltre vizi formali del pignoramento e criticava la sentenza di primo grado per omessa pronuncia e motivazione.
La decisione
L'appello è stato respinto. La CTR ha ritenuto decisivo che l'intimazione di pagamento relativa alle cartelle era stata regolarmente notificata a mezzo PEC nel 2019 e non era stata tempestivamente impugnata entro il termine perentorio di 60 giorni (art. 21 D. Lgs. 546/1992). Di conseguenza il contribuente non ha potuto sollevare in questa sede vizi di notifica delle cartelle né eccezioni di prescrizione già opponibili con l'impugnazione dell'intimazione. La Commissione ha altresì dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle questioni inerenti vizi propri dell'atto di pignoramento (competenti il giudice ordinario se la notifica dell'intimazione/cartella è valida e non contestata). Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite del grado, liquidate in complessivi euro 1.000.
Norme richiamate
art. 21 D. Lgs. 546/1992
Stabilisce il termine per impugnare l'intimazione/avviso di mora (60 giorni). La CTR ha ritenuto che la mancata impugnazione entro tale termine preclude la contestazione successiva della notifica delle cartelle e dell'eventuale prescrizione.
art. 19 D. Lgs. 546/1992
L'intimazione di pagamento è espressamente indicata come atto impugnabile; la sentenza richiama tale qualificazione per sostenere l'obbligo di impugnazione tempestiva.
art. 25 DPR 602/1973
Richiamato dall'appellante per presunte violazioni relative alla riscossione; la CTR non ha esaminato il merito della violazione perché la relativa censura doveva essere sollevata tramite impugnazione dell'intimazione entro i termini.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la CTR ha ritenuto che il mancato esercizio del rimedio processuale (impugnazione dell'intimazione) impediva l'accoglimento della doglianza.
Cass. Civ. Sezioni Unite, sent. n. 13913/2017 (giurisprudenza)
Richiamata per l'affermazione che l'intimazione è atto interruttivo della prescrizione e che, una volta divenuta definitiva, doveva essere tempestivamente impugnata per far valere vizi relativi agli atti presupposti.
Cass. Civ. ord. n. 7822/2020 (giurisprudenza)
Richiamata nella decisione per il principio sul riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario in materia di esecuzione di cartelle/attività di riscossione.
Cass. Civ. SU, ord. n. 32729/2018 (giurisprudenza)
Usata per delineare che il giudice tributario è competente per i vizi inerenti la pretesa tributaria fino alla notificazione della cartella o dell'intimazione, e in caso di loro nullità fino al pignoramento.
Cass. Civ. sez. Trib., n. 31240/29.11.2019 (giurisprudenza)
Richiamata per sostenere che l'intimazione, quale avviso di mora, deve essere impugnata entro 60 giorni se si contestano i dati riportati (es. mancata notifica delle cartelle) o la prescrizione.
Massime di principio
- Se l'intimazione di pagamento (avviso di mora) è regolarmente notificata, il contribuente deve impugnarla entro 60 giorni (art. 21 D. Lgs. 546/1992) per far valere vizi di notifica delle cartelle o la prescrizione; la mancata impugnazione preclude tali eccezioni in sede esecutiva successiva.
- Quando l'intimazione è valida e non tempestivamente contestata, le questioni riguardanti vizi formali dell'atto esecutivo (pignoramento) sono di competenza del giudice ordinario e non del giudice tributario.
- Se l'intimazione o la cartella non sono state notificate o sono nulle, il giudice tributario è competente per verificare tutti i vizi relativi alla pretesa tributaria fino al momento del pignoramento.
- Se tra la notifica della cartella e il pignoramento decorre più di un anno, l'Agente per la Riscossione deve notificare l'intimazione; l'intimazione deve contenere gli estremi delle cartelle e le date di notifica.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese anche se l'ente resistente è stato rappresentato da un proprio funzionario interno; la rappresentanza interna non annulla l'onere delle spese di lite.
- Per preservare i diritti di difesa e le eccezioni processuali è essenziale esercitare tempestivamente i rimedi amministrativi/giurisdizionali previsti (impugnazione dell'intimazione), pena la perdita della possibilità di sollevare alcune eccezioni in sede esecutiva.
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