Sentenza del 17/12/2021 n. 4485 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha liquidato maggiori imposte (registro, ipotecaria e catastale) sull'atto del 24/04/2018 di messa in comunione e successiva divisione con conguaglio di immobili (valore dichiarato €1.200.000). L'Ufficio ha qualificato la messa in comunione come atto traslativo (applicando le imposte relative) e ha inoltre liquidato imposte sui conguagli divisionali. Il notaio ha impugnato sostenendo che la messa in comunione tra più masse è un negozio preunificatorio di natura dichiarativa/ricognitiva, privo di effetti traslativi e pertanto non soggetto alla stessa tassazione richiesta dall'Ufficio. In sede di autotutela l'Ufficio aveva però parzialmente riconosciuto agevolazioni risultate nell'atto cartaceo ma aveva confermato il resto dell'avviso di liquidazione.
La decisione
La CTP di Brescia aveva rigettato il ricorso del notaio. In appello la CTR Lombardia ha accolto l'appello del ricorrente: ha ritenuto che la messa in comunione, nella fattispecie (tra fratelli, atto gratuito senza corrispettivo), sia un negozio preunificatorio di natura dichiarativa/ricognitiva e non abbia effetti traslativi sui diritti, quindi non soggetto alla tassazione come atto traslativo. Di conseguenza il giudice d'appello ha riconosciuto il rimborso di €11.800,00 indebitamente versati (oltre interessi) e ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
DPR 131/1986 - Tariffa Parte Prima (art. 1)
L'Ufficio ha richiamato l'art.1 della Tariffa Parte Prima per sostenere che la messa in comunione si qualifichi come trasformazione di diritto esclusivo in diritto sulla quota comune (atto traslativo) e quindi rientri nella fattispecie degli atti traslativi soggetti a imposta
DPR 131/1986 - Tariffa Parte Prima (art. 3)
Richiamata dalla CTR tramite la risposta a interpello dell'Agenzia: se il contratto costitutivo della comunione è considerato di natura dichiarativa/ricognitiva può trovare applicazione l'imposta di registro nella misura dell'1% ai sensi dell'art.3 della Tariffa, Parte Prima
Richiama la necessità della forma scritta 'ad substantiam' per negozi che abbiano per oggetto beni immobili: l'atto di messa in comunione e l'unificazione di masse immobiliari, se destinati a produrre effetti tra più titoli, richiedono forma scritta specifica
Norma procedurale citata in relazione all'istanza del contribuente (ricorso con istanza ai sensi dell'art.17-bis) per chiedere l'annullamento dell'atto impositivo
Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. xxxx/2021
L'Agenzia, con la risposta citata, ha espresso che il contratto costitutivo della comunione può avere natura dichiarativa e conseguentemente un trattamento fiscale diverso (imposta di registro 1%), posizione che la CTR ha richiamato a supporto della decisione
Massime di principio
- La qualificazione della 'messa in comunione' dipende dalla concreta volontà e dagli effetti: se non comporta trasferimento di quote o corrispettivo ed è preunificatoria/ricognitiva, va considerata di natura dichiarativa e non traslativa ai fini delle imposte indirette
- Se la messa in comunione comporta effettivo mutamento della titolarità (trasformazione di diritti esclusivi in quote comuni con effetto traslativo), essa può essere assoggettata alla tassazione come atto traslativo; la distinzione è fattuale e richiede esame del contenuto e delle finalità dell'atto
- Per unificare masse provenienti da titoli diversi e procedere ad unica divisione è necessario un negozio scritto 'ad substantiam' (art.1350 c.c.): la forma scritta e la presenza di volontà esplicita delle parti sono fondamentali per individuare natura e effetti dell'atto
- In caso di discrepanze tra copia telematica e originale cartaceo (es. richieste di agevolazioni), la documentazione prodotta in autotutela può modificare la posizione dell'Ufficio e incidere sull'esito del contenzioso
- La giurisprudenza e gli interpelli dell'Agenzia possono influire sulla decisione del giudice; in presenza di contrasto interpretativo recente, i giudici possono compensare le spese di lite
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