Cassazione Civile, Ordinanza n. 22172/2024 del 06/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (società preponente)
La controversia
Un agente di commercio aveva agito contro la società preponente chiedendo, dopo il recesso da lui intimato per asserita giusta causa, il pagamento di varie somme: provvigione del marzo 2016, FIRR, indennità sostitutiva del preavviso, indennità ex art. 1751 c.c. o, in subordine, indennità sostitutiva della clientela. La pretesa si fondava su un dedotto grave inadempimento della preponente, consistito nell'invio ai clienti dell'agente, utilizzando l'indirizzo mail dell'agente e senza autorizzazione, di una comunicazione relativa a una campagna nazionale di informazione. La Corte d'appello aveva però escluso sia la giusta causa di recesso sia il diritto alle indennità conseguenti, ritenendo non provata l'improseguibilità del rapporto e il danno da mancato preavviso, anche perché l'agente aveva avviato un nuovo rapporto pochi giorni dopo; inoltre aveva ritenuto estinti per compensazione i crediti relativi a FIRR e provvigione di marzo 2016, in forza della clausola contrattuale che riconosceva alla banca un maggior credito per l'indennità sostitutiva del preavviso non lavorato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. per erronea interpretazione della lettera di recesso; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione della normativa sulla segretezza della corrispondenza informatica e dell'art. 15 Cost., in relazione all'uso non autorizzato del computer e della mail; 3) violazione dell'art. 2119 c.c. per avere la Corte territoriale negato la giusta causa valorizzando elementi ritenuti irrilevanti dal ricorrente. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, qualificandoli come contestazioni della ricostruzione in fatto e dell'interpretazione del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità; ha inoltre rilevato la presenza di doppia conforme sul secondo motivo e l'inammissibilità della produzione documentale nuova in memoria.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo e il terzo motivo si risolvessero in una mera contrapposizione della valutazione del ricorrente a quella, plausibile e congruamente motivata, della Corte d'appello sull'interpretazione della lettera di recesso e sulla sussistenza della giusta causa; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la regola della doppia conforme sia perché non riguardava un vero fatto storico decisivo, ma una diversa lettura delle risultanze istruttorie. È stata inoltre ritenuta inammissibile la produzione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali depositato solo in memoria. La ricorrente agente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
i canoni ermeneutici sono richiamati come parametro della censura, ma la loro applicazione all'interpretazione di un atto unilaterale recettizio è riservata al giudice di merito, se la motivazione è congrua.
norma richiamata dalle domande dell'agente per l'indennità di cessazione del rapporto; la Corte non entra nel merito della spettanza, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
richiamato a fondamento della dedotta giusta causa di recesso; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito, non l'esatta portata della norma.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato per applicare la regola della doppia conforme, che impedisce la deduzione in cassazione del vizio motivazionale se non sono indicate le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il motivo è inammissibile perché non denuncia un vero fatto storico decisivo, ma una diversa valutazione delle prove; in presenza di doppia conforme il controllo è ulteriormente ristretto.
richiamato per il rito camerale e per la riserva della motivazione.
impedisce la produzione in cassazione di documenti nuovi, come il provvedimento del Garante depositato con memoria finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, nei presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
richiamata dal ricorrente in tema di protezione e segretezza della corrispondenza informatica o telematica, ma senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.
art. 15 Cost.
richiamato in relazione alla libertà e segretezza della corrispondenza, anche informatica o telematica.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto unilaterale recettizio, quando sia sorretta da motivazione congrua e logicamente coerente, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se il ricorso si limita a contrapporre una lettura alternativa.
- La censura di violazione degli artt. 1362 ss. c.c. è inammissibile quando, sotto l'etichetta dell'errore di diritto, mira in realtà a contestare il risultato interpretativo della sentenza di merito e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie; esso richiede l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- In presenza di doppia conforme, la deduzione del vizio motivazionale è ulteriormente preclusa se il ricorrente non indica specificamente le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni di merito, dimostrando la loro diversità.
- La nozione di violazione di legge non comprende la mera contestazione dell'accertamento in fatto: se la doglianza mira a sindacare la ricognizione della fattispecie concreta, la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione.
- In sede di legittimità non è consentita la produzione di documenti nuovi, e i documenti depositati tardivamente con memoria sono inammissibili oltre che irrilevanti se non decisivi rispetto alla controversia decisa.
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