Cassazione Civile, Ordinanza n. 12474/2025 del 11/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (investitore)
La controversia
Un investitore, titolare di 10 quote di un fondo chiuso immobiliare, ha agito per ottenere la declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia e/o annullamento di due deliberazioni dell’assemblea degli investitori del fondo: una del 14 febbraio 2014, con cui erano state modificate le regole sul quorum per la sostituzione del gestore e nominata una nuova SGR, e una del 29 settembre 2014, con ulteriori modifiche regolamentari su durata, condizioni di investimento, redditività, compenso del gestore e competenze degli organi interni. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile la domanda per difetto di legittimazione dell’investitore, ritenendo che il regolamento del fondo non attribuisse un potere generale di impugnazione e che, comunque, il quotista non fosse assimilabile a un socio della SGR. Il ricorrente ha censurato tale impostazione denunciando: 1) violazione degli artt. 2377 e 2379 c.c. in relazione al rinvio contenuto nel regolamento del fondo; 2) errata interpretazione delle clausole regolamentari ex artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che il rinvio al codice civile comprendesse anche le norme sull’impugnazione delle delibere assembleari; 3) erronea declaratoria di genericità dei motivi di appello; 4) motivazione apparente; 5) violazione degli artt. 36 e 37 TUF e delle norme processuali sul litisconsorzio, poiché la domanda avrebbe dovuto essere esaminata nel merito e non dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che gli investitori di un fondo comune di investimento siano legittimati a impugnare le deliberazioni dell’assemblea degli investitori alle condizioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c., oppure dalle previsioni speciali del regolamento del fondo. Ha invece dichiarato inammissibili per difetto di interesse i motivi dal terzo al quinto, poiché la statuizione di inammissibilità per carenza di legittimazione era già di per sé assorbente rispetto al merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia applicando il principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norme sul sindacato di legittimità invocate per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza; i motivi sul merito sono stati ritenuti in parte inammissibili per difetto di interesse dopo la statuizione di rito.
richiamato come disciplina generale dell’impugnazione delle deliberazioni assembleari, ritenuta applicabile, in via di rinvio regolamentare o comunque come parametro di sistema, anche alle delibere dell’assemblea degli investitori del fondo.
richiamato come norma sulla nullità delle deliberazioni assembleari, ricompresa nel rinvio alle regole societarie applicabili alle delibere del fondo.
artt. 1362, 1363, 1367, 1370 e 1371 c.c.
invocati per l’interpretazione del regolamento del fondo; la Corte ha accolto una lettura letterale, sistematica e teleologica del rinvio alle norme del codice civile in materia societaria.
richiamato nel primo motivo quale criterio interpretativo; la Corte lo ha utilizzato, in sostanza, per privilegiare un’interpretazione non restrittiva del rinvio regolamentare.
individuati come fonti primarie della disciplina dei fondi comuni di investimento e del regolamento del fondo; da essi si ricava la necessità di un’assemblea degli investitori e la possibilità di una disciplina regolamentare approvata dall’autorità di vigilanza.
art. 1, comma 1, lett. j), k), k-bis), k-ter), o), TUF
richiamati per definire OICR, fondi comuni di investimento, fondi aperti/chiusi e la soggettività autorizzatoria della SGR.
invocato nel quinto motivo in relazione al litisconsorzio; la Corte non è entrata nel merito per difetto di interesse sui motivi assorbiti.
richiamato nel quinto motivo insieme all’art. 102 c.p.c.; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
richiamato in via analogica quale esempio di assemblea speciale di soggetti non soci (obbligazionisti) con potere di deliberare e impugnare.
richiamato per mostrare che anche i non soci, se componenti di un’assemblea speciale, possono impugnare le deliberazioni secondo la disciplina societaria.
citato in relazione ai poteri del rappresentante comune degli obbligazionisti, come ulteriore conferma del modello dell’assemblea speciale.
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di un rimedio impugnatorio effettivo avverso le delibere assembleari del fondo.
Massime di principio
- Nei fondi comuni di investimento, l’assemblea degli investitori costituisce un organo collegiale speciale previsto dalla disciplina di settore e dal regolamento del fondo; chi partecipa al fondo in qualità di investitore è legittimato a impugnare le deliberazioni assembleari quando la contestazione rientri nelle condizioni previste dalla disciplina applicabile.
- Il rinvio contenuto nel regolamento del fondo alle norme del codice civile in materia societaria va interpretato, salvo diversa espressa limitazione, come rinvio ampio alle regole compatibili, comprese quelle sull’impugnazione delle deliberazioni assembleari, e non come richiamo confinato alle sole disposizioni organizzative espressamente menzionate.
- La legittimazione ad agire va valutata in base alla qualità di investitore titolare delle quote al momento rilevante, senza che sia necessario assimilare il quotista a un socio della società di gestione.
- Quando il giudice definisce il processo con una statuizione di inammissibilità o difetto di legittimazione, le ulteriori argomentazioni sul merito rese ad abundantiam non sono autonomamente impugnabili per difetto di interesse.
- In presenza di un organo collegiale speciale istituito per legge o per regolamento, deve esistere anche un rimedio effettivo per contestarne la validità deliberativa; negare in radice l’impugnazione dei partecipanti svuoterebbe di contenuto la funzione partecipativa dell’organo stesso.
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