Cassazione Civile, Ordinanza n. 13699/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione della lavoratrice dagli elenchi dei lavoratori agricoli e dal conseguente rigetto della domanda di reiscrizione per complessive 156 giornate riferite all'anno 2008. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello di Bari aveva confermato, ritenendo che, in caso di cancellazione dagli elenchi, gravasse sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo per il numero minimo di giornate richiesto dalla legge; aveva inoltre reputato non specificamente censurata l'inammissibilità delle prove testimoniali e aveva escluso l'applicabilità delle garanzie procedimentali della legge n. 241 del 1990, in ragione della natura celermente ricognitiva della procedura previdenziale. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato quattro motivi: (1) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi dovesse applicarsi anche alla materia della disoccupazione agricola; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'insufficienza della motivazione posta a base della cancellazione; (3) violazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 136, l. n. 311/2004, perché l'autotutela sarebbe stata esercitata oltre il termine ragionevole di tre anni; (4) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse all'INPS provare le ragioni del disconoscimento del rapporto agricolo e che il giudice avesse dato rilievo decisivo a contestazioni ritenute generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale hanno natura meramente ricognitiva e sono sottratti all'obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990; di conseguenza, la lavoratrice non poteva fondare la pretesa sulla sola insufficienza della motivazione del provvedimento di cancellazione. Ha inoltre confermato che, una volta disconosciuto dall'INPS il rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione perde la sua funzione di agevolazione probatoria e torna a gravare sul lavoratore l'onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito anche sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 97, secondo comma, Cost.
richiamato dalla ricorrente come fondamento generale dei principi di buon andamento e imparzialità, ma non ritenuto idoneo a estendere l'obbligo di motivazione ai provvedimenti previdenziali di natura ricognitiva
ritenuto non applicabile agli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale, perché la motivazione è irrilevante rispetto al vincolo legale del rapporto
invocato per limitare l'autotutela amministrativa, ma ritenuto non decisivo nella materia trattata, in cui opera una diversa logica di accertamento ricognitivo
art. 1, comma 136, l. n. 311/2004
richiamato con l'art. 21-nonies dalla ricorrente per sostenere il superamento del termine di tre anni nell'esercizio dell'autotutela
la Corte ha ribadito che, in caso di disconoscimento del rapporto agricolo da parte dell'INPS, l'onere di provare il rapporto, la sua durata e la sua natura onerosa grava sul lavoratore
art. 9 d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375
fondamento del potere dell'INPS di disconoscere il rapporto di lavoro agricolo emerso dagli elenchi, con conseguente venir meno dell'agevolazione probatoria dell'iscrizione
richiamato per escludere l'esenzione dalle spese di lite nei giudizi aventi ad oggetto la mera reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, trattandosi di ius singulare non estensibile
Massime di principio
- Nelle controversie previdenziali concernenti obbligazioni pubbliche ex lege, gli atti dell'ente hanno funzione meramente ricognitiva e non sono soggetti, di regola, all'obbligo generale di motivazione previsto per l'azione amministrativa dalla l. n. 241/1990.
- La pretesa giudiziale del lavoratore non può fondarsi sulla sola carenza o insufficienza di motivazione del provvedimento dell'ente previdenziale, se manca la prova dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione o all'iscrizione.
- L'iscrizione negli elenchi agricoli ha funzione di agevolazione probatoria solo finché non intervenga il disconoscimento dell'INPS; una volta effettuato il disconoscimento, l'onere di provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto di lavoro torna integralmente in capo al lavoratore.
- Il disconoscimento amministrativo del rapporto agricolo rende la cancellazione un atto meramente consequenziale, non idoneo a invertire l'onere della prova a carico dell'ente previdenziale.
- Il regime di esenzione dalle spese previsto per taluni giudizi previdenziali costituisce un'eccezione di stretta interpretazione e non si applica automaticamente alle controversie in cui la prestazione previdenziale sia solo effetto indiretto della domanda proposta.
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