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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16996/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 11.469,50, oltre accessori, a favore di una cantante professionista per l'attività svolta in occasione di tre concerti. L'ente pubblico ha proposto opposizione sostenendo di non avere mai concluso alcun contratto con la professionista e che, in ogni caso, mancavano la previsione di bilancio e la copertura della spesa. In primo grado il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto, ritenendo non provato l'incarico e dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento. In appello la professionista ha insistito sia sulla validità della procura del difensore dell'ente, sia sull'ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, sia sulle richieste istruttorie. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 82, 83 e 165 c.p.c. per asserita invalidità della procura alle liti dell'ente, per mancanza di data certa, firma leggibile e tardivo deposito; 2) violazione degli artt. 99, 132 n. 4 e 167 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso l'ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento, ritenendola proposta tardivamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; 3) violazione degli artt. 183 e 190 c.p.c. per avere considerato rinunciate le prove testimoniali non riproposte espressamente all'udienza di precisazione delle conclusioni. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e assorbito il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla procura alle liti perché introduceva per la prima volta una doglianza non coltivata nei gradi di merito e, comunque, si limitava a riproporre questioni già disattese dalla sentenza impugnata. Sul secondo motivo ha affermato che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda di ingiustificato arricchimento proposta dall'opposta può essere ammessa solo nei limiti individuati dalla giurisprudenza recente: in particolare, se non è conseguenza di domande o eccezioni sopravvenute dell'opponente e non rientra nella reazione difensiva consentita, deve essere proposta tempestivamente con la comparsa di risposta depositata nei termini di costituzione; nel caso concreto la domanda era stata depositata tardivamente, quindi correttamente dichiarata inammissibile. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, anche perché la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto delle prove testimoniali pure su autonome ragioni non specificamente censurate. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 82, 83 e 165 c.p.c.

    richiamati come norme sulla procura e sulla costituzione in giudizio; la Corte non ravvisa la dedotta invalidità della procura alle liti, ritenendo la censura inammissibile.

  • art. 99 c.p.c.

    invocato in relazione al thema decidendum e all'ammissibilità della domanda nuova o modificata nel giudizio di opposizione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura motivazionale; la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 167 c.p.c.

    utilizzato per individuare il termine di costituzione tempestiva del convenuto/opposto e il momento entro cui proporre la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato sia per la disciplina delle preclusioni assertive sia per il termine entro cui possono essere introdotte domande compatibili con le difese avversarie; la Corte distingue tra domande conseguenziali e domande tardive.

  • art. 190 c.p.c.

    invocato in relazione alla precisazione delle conclusioni e alle richieste istruttorie non riproposte.

  • art. 2042 c.c.

    richiamato come norma che esprime il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento senza causa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, artt. 16 e 17

    richiamati come disciplina applicabile ratione temporis alla validità degli incarichi e alla necessità di previsione di spesa/copertura finanziaria per i contratti dell'ente pubblico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda dell'opposto diversa da quella monitoria è ammissibile solo se resta nei limiti delle preclusioni processuali e, quando non sia resa necessaria da domande o eccezioni dell'opponente, deve essere proposta nella comparsa di risposta tempestiva.
  • L'azione di ingiustificato arricchimento, per la sua natura sussidiaria, può essere proposta in via subordinata rispetto alla domanda contrattuale solo quando il credito non sia azionabile sul piano del contratto e nel rispetto delle preclusioni del rito applicabile.
  • La procura alle liti non può essere utilmente censurata in cassazione mediante questioni nuove non dedotte nei gradi di merito; inoltre, la presenza della procura nel fascicolo e la sua riferibilità al soggetto conferente possono essere desunte dagli atti processuali complessivi.
  • In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale o comunque conseguenziale dell'opposto non beneficia automaticamente della stessa elasticità del giudizio ordinario, perché il processo di opposizione costituisce prosecuzione della fase monitoria e non un giudizio interamente nuovo.
  • Le censure sulle prove testimoniali restano inammissibili o infondate quando non attaccano tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto, specie se il giudice di merito ha rilevato anche la mancata indicazione dei testi e la mancata articolazione per capitoli specifici.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causa

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