Cassazione Civile, Ordinanza n. 20841/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario tributario)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità relativi agli anni 2012-2014, emessi in relazione a un messaggio pubblicitario apposto sulla cornice della pensilina di un distributore di carburante a marchio AGIP. In appello la società contribuente aveva ottenuto l'accoglimento delle proprie doglianze, mentre la concessionaria del tributo ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello della controparte, ritenuto ripetitivo delle difese di primo grado e privo di specifica confutazione; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 7 d.lgs. 507/1993, sostenendo che il giudice regionale aveva male individuato il bene giuridico e la base imponibile, confondendo il segno pubblicitario e la struttura di supporto. La resistente ha proposto controricorso con ricorso incidentale condizionato, deducendo violazione degli artt. 5 e 7 d.lgs. 507/1993 e sostenendo che i supporti meramente strutturali non vanno inclusi nel calcolo dell'imposta, salvo abbiano autonoma rilevanza pubblicitaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che nel processo tributario l'appello è ammissibile anche quando l'appellante ripropone le stesse ragioni già svolte in primo grado, purché risulti chiara la volontà di contestare la decisione. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo, limitatamente al vizio di nullità della sentenza per irriducibile contrasto tra motivazione e dispositivo: la motivazione affermava che andava tassata l'intera superficie del rettangolo contenente il messaggio, mentre il dispositivo accoglieva l'appello della contribuente, creando una contraddizione insanabile. Il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato utilizzato come parametro di censura per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e per contrasto tra motivazione e dispositivo.
La Corte ribadisce che il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la decisione impugnata comporta implicitamente il rigetto del motivo o dell'eccezione.
La ricorrente lo invocava per sostenere che il giudice avesse utilizzato materiale probatorio non prodotto; la Corte ritiene irrilevante tale profilo rispetto alla ratio decidendi.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, in relazione al vizio denunciato.
«L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti»
La Corte affronta il significato della base imponibile dell'imposta sulla pubblicità, ma nel caso concreto risolve la controversia sul piano processuale per il contrasto tra motivazione e dispositivo.
Nel processo tributario l'appello è ammissibile se l'atto esprime in modo chiaro e univoco la volontà di contestare la decisione di primo grado; non è necessaria una rigorosa e analitica confutazione di ogni capo.
artt. 5 e 7 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere che le superfici con mera funzione di supporto non rientrano automaticamente nella base imponibile, salvo abbiano autonoma valenza pubblicitaria.
È richiamato per affermare l'interpretazione restrittiva della sanzione di inammissibilità dell'appello nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario il requisito della specificità dei motivi di appello va interpretato in senso non formalistico: è sufficiente che dall'atto emerga con chiarezza la volontà di censurare la decisione di primo grado e di ottenere il riesame della causa nel merito.
- Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione di appello, pur senza espressa statuizione sull'eccezione o sul motivo, lo rigetti implicitamente in modo incompatibile con la domanda o l'eccezione stessa.
- La nullità della sentenza ricorre quando tra motivazione e dispositivo esiste un contrasto irriducibile e non sanabile, tale da rendere impossibile individuare con certezza la reale decisione del giudice.
- In materia di imposta sulla pubblicità, la base imponibile va individuata con riferimento alla superficie della minima figura piana geometrica che circoscrive il mezzo pubblicitario; tuttavia, le superfici di mero supporto strutturale non possono essere automaticamente incluse se prive di autonoma funzione pubblicitaria.
- Quando il giudice di merito è chiamato a valutare la base imponibile di un messaggio pubblicitario, deve distinguere tra elementi aventi contenuto comunicativo e meri supporti tecnici, verificando se questi ultimi abbiano o meno rilevanza pubblicitaria autonoma.
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