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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25815/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente sanitaria volta a ottenere, da un lato, il riconoscimento dell’indennità di coordinamento parte fissa prevista dall’art. 10 del CCNL comparto sanità 2001 e, dall’altro, il conseguente inquadramento nel superiore livello Ds ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), del CCNL comparto sanità 2004. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base della prova dello svolgimento di fatto di mansioni di coordinamento e della delibera aziendale n. 118/2008, ritenuta espressione della volontà dell’ente di riconoscere l’indennità anche al personale di categoria C. La Corte d’appello ha però riformato la decisione, escludendo che la delibera costituisse un effettivo esercizio del potere discrezionale richiesto dal comma 7 dell’art. 10 e negando anche il passaggio a Ds, ritenendo che tale inquadramento presupponesse il medesimo titolo. La ricorrente ha censurato la sentenza con un motivo articolato in quattro profili: violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 7, CCNL 2001; omesso esame di un fatto decisivo; motivazione apparente, contraddittoria e illogica; violazione delle norme di diritto e del CCNL, sostenendo che la commissione bilaterale istituita nel 2007 e la delibera n. 118/2008 avessero già fissato criteri idonei a integrare la discrezionalità aziendale, e che l’art. 19, comma 1, lett. b), CCNL 2004 richiedesse soltanto lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, non una procedura selettiva né altri requisiti ulteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha chiarito che la ricorrente, essendo originariamente in categoria C e transitata in categoria D solo dopo il 31 agosto 2001, non rientrava nel perimetro dell’attribuzione automatica dell’indennità prevista per i soggetti già in categoria D con reali funzioni di coordinamento alla data indicata. Per il personale proveniente dalla categoria C, il comma 7 dell’art. 10 prevede invece una valutazione aziendale, fondata sulla concreta situazione organizzativa, e richiede un formale riconoscimento dell’incarico o della funzione. La delibera richiamata non è stata considerata sufficiente perché descritta come mera ricognizione del personale, poi sospesa, senza che vi fosse un vero e proprio atto di esercizio compiuto del potere discrezionale. Conseguentemente, la mancata attribuzione dell’indennità ha impedito anche il passaggio al livello Ds, poiché l’art. 19 del CCNL 2004, per il superiore inquadramento, presuppone il previo riconoscimento dell’indennità di coordinamento o, comunque, il possesso dei requisiti specificamente previsti dalla disciplina contrattuale e dalle procedure aziendali. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimata, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10 CCNL comparto sanità 20 settembre 2001

    comma 7; commi 1, 2 e 3 richiamati nel ragionamento

    Per il personale proveniente dalla categoria C, l’attribuzione dell’indennità di coordinamento non è automatica ma è rimessa a una valutazione aziendale in base alla situazione organizzativa; l’atto deve esprimere un effettivo esercizio del potere discrezionale e il riconoscimento richiede un formale riscontro delle funzioni svolte.

  • art. 19, comma 1, lett. b), CCNL comparto sanità 19 aprile 2004

    Il passaggio al livello Ds non discende dal solo svolgimento di funzioni di coordinamento, ma presuppone i requisiti previsti dalla disciplina contrattuale; nel caso esaminato non operava un automatismo perché mancava il presupposto soggettivo e il previo riconoscimento dell’indennità.

  • art. 5, comma 2, c.c.n.i. 20 settembre 2001

    Per la progressione successiva alla prima applicazione rilevano requisiti di anzianità e criteri stabiliti dalle aziende con atti specifici e procedure selettive.

  • art. 8, commi 4 e 5, c.c.n.i. 20 settembre 2001

    È richiamato come base per il riconoscimento formale dell’espletamento di funzioni di coordinamento al personale proveniente dalla categoria C.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza delle condizioni processuali per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono i parametri invocati dalla ricorrente per dedurre violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali.

Massime di principio

  • Per il personale del comparto sanità proveniente da una categoria inferiore, l’indennità di coordinamento non nasce dal solo svolgimento di fatto di mansioni di coordinamento, ma richiede, nei casi previsti dalla contrattazione, un formale riconoscimento da parte dell’azienda o un atto che dimostri l’effettivo esercizio del potere discrezionale.
  • La delibera aziendale che si limiti a ricognire il personale o a predisporre criteri generali, senza tradursi in un atto conclusivo di attribuzione dell’incarico o dell’indennità, non basta a integrare il presupposto contrattuale richiesto per la prima applicazione.
  • Il passaggio al livello economico superiore non può essere automaticamente ancorato al mero accertamento dello svolgimento di funzioni di coordinamento, quando il contratto collettivo collega il beneficio anche al previo possesso di specifici requisiti soggettivi e al riconoscimento dell’indennità di coordinamento.
  • Nella progressione professionale regolata da contrattazione collettiva, la disciplina della prima applicazione può essere distinta da quella a regime: nella prima, rilevano il riconoscimento formale e la posizione soggettiva alla data di riferimento; nella seconda, possono operare criteri aziendali e selezioni, ma sempre nei limiti delle previsioni contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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