Cassazione Civile, Ordinanza n. 17103/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda origina dalla domanda di concordato preventivo con continuità aziendale presentata da una cooperativa agricola già esposta a istanze di fallimento. Il piano prevedeva la prosecuzione dell'attività solo in parte, la liquidazione del patrimonio immobiliare, il soddisfacimento integrale di alcuni creditori privilegiati e il pagamento parziale di altri creditori privilegiati e chirografari. Il tribunale dichiarava inammissibile la proposta e contestualmente il fallimento; la corte d'appello confermava, ritenendo il piano lacunoso e incoerente sotto più profili: insufficiente business plan, relazione attestativa incompleta, alterazione delle cause di prelazione, incertezza sulla vendita competitiva di un impianto essenziale, mancata regolazione dei contratti pendenti e dei costi del personale, omissioni sui tempi di vendita dei cespiti e sui termini di pagamento dei creditori privilegiati. In cassazione i ricorrenti deducevano, con sette motivi, violazione di varie disposizioni della legge fallimentare, sostenendo in sintesi che: il business plan non fosse richiesto in quella forma e fosse invece adeguato; l'attestazione del professionista fosse sufficiente e non sindacabile nel merito; la suddivisione e il diverso trattamento dei creditori privilegiati fosse legittima; l'offerta di acquisto dell'impianto principale da parte di una società interessata fosse stata sottovalutata e la procedura competitiva avrebbe dovuto essere valutata solo dopo il suo espletamento; la sorte dei contratti pendenti, in particolare di lavoro, fosse stata correttamente considerata o comunque estranea all'art. 169-bis; e fossero stati travisati vari fatti decisivi relativi alla vendita degli immobili, al valore di un cespite danneggiato dal sisma e alla posizione ipotecaria di un istituto di credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché in parte ripetitivi delle doglianze di reclamo e in parte diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e della fattibilità economica del piano, attività non consentita in sede di legittimità; ha ribadito che, nel concordato preventivo e in particolare in quello con continuità, il tribunale deve verificare la fattibilità giuridica e può sindacare la fattibilità economica quando il piano sia manifestamente implausibile o irrealizzabile, controllando anche completezza e comprensibilità dell'attestazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aggrediva una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, relativa all'alterazione delle cause di prelazione fra creditori con pari grado; inoltre la mancata impugnazione di tale autonoma ratio rendeva comunque irrilevante la censura. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano le rationes effettivamente poste a base della decisione e tendevano a una nuova valutazione degli atti di merito. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e perché ancora una volta chiedeva una rilettura del materiale istruttorio. Il settimo motivo è stato giudicato inammissibile sia per carenza di autosufficienza sia perché non indicava uno specifico errore di diritto, oltre a essere comunque assorbito dalle altre rationes non utilmente censurate. Il ricorso è quindi stato respinto in rito, con condanna alle spese e con richiamo all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
sesto comma; 2° co., lett. e)
il piano di concordato deve contenere una puntuale indicazione del contenuto economico e delle modalità di realizzazione; il ricorso non può limitarsi a contestare in astratto la forma del business plan senza confrontarsi con la valutazione di inadeguatezza compiuta dai giudici di merito.
2 co., lett. a) e b); art. 186-bis l. fall.
nel concordato con continuità è richiesta un'analitica indicazione dei costi e ricavi attesi e una relazione attestativa idonea a rappresentare la situazione dell'impresa e a consentire un voto informato; il giudice può verificare la fattibilità concreta del piano e sindacare la manifesta implausibilità della proposta.
la proposta deve indicare utilità specificamente individuate e economicamente valutabili per ciascun creditore e non può alterare le cause legittime di prelazione.
la necessità della procedura competitiva non può essere ignorata quando il piano fonda la continuità su un bene destinato a gara, perché l'esito della competizione può incidere sulla stessa praticabilità del concordato con continuità.
la disposizione è richiamata per affermare che il rilievo della corte d'appello non riguardava lo scioglimento dei rapporti di lavoro, ma la necessità di considerare nel piano i costi e gli effetti economici dei rapporti pendenti e delle eventuali cessazioni.
disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; il giudizio di cassazione ha preso le mosse dalla decisione resa in sede di reclamo.
richiamato per descrivere l'effetto devolutivo pieno del reclamo e la possibilità di rilevare ulteriori profili di inammissibilità della proposta.
individua il privilegio di cui godono alcuni crediti agricoli; la decisione ne fa applicazione nel confronto con altri crediti privilegiati di pari rango.
richiamato insieme al n. 4 per il tema del grado di privilegio e dell'alterazione delle cause di prelazione.
art. 2777, secondo comma, lett. c) c.c.
i crediti indicati sono collocati nel medesimo grado di prelazione; la proposta non può prevedere trattamenti differenziati incompatibili con tale collocazione.
richiamato in relazione alle conseguenze dei licenziamenti collettivi che il piano avrebbe dovuto considerare sotto il profilo economico.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge deve essere specificamente argomentata, indicando le proposizioni della sentenza in contrasto con la norma o con la sua interpretazione; non è sufficiente una critica generica o una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame del fatto decisivo sarebbe l'unico canale per rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto, ma nel caso concreto non era stato dedotto nei termini necessari.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve essere autosufficiente e indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; la sua omissione comporta inammissibilità.
il motivo è inammissibile quando contrasta con principi di diritto già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti idonei a superarli.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
la Corte richiama il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con continuità il giudice non si limita a un controllo formale, ma verifica la fattibilità giuridica e può sindacare la fattibilità economica quando il piano appaia manifestamente implausibile o privo di concreta realizzabilità.
- L'attestazione del professionista deve essere completa nei dati e comprensibile nei criteri di giudizio; il controllo giudiziale può investire la sua adeguatezza quale presidio della corretta formazione del consenso dei creditori.
- La proposta concordataria deve rispettare le cause legittime di prelazione: è inammissibile un trattamento differenziato di creditori collocati nel medesimo grado se ciò altera l'ordine delle prelazioni.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o degli atti di causa; il ricorso deve individuare con precisione l'errore di diritto e confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata.
- Nel concordato con continuità, il piano deve considerare in modo coerente tutti gli elementi essenziali della prosecuzione aziendale, inclusi i contratti pendenti, i costi del personale, la sorte dei cespiti destinati alla vendita e i tempi di pagamento dei creditori privilegiati.
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