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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15297/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per un reato in materia di stupefacenti. In appello, la Corte territoriale aveva ridotto la pena a 7 anni e 2 mesi di reclusione ed euro 30.000 di multa. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'interessato deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello non avesse verificato la sussistenza di cause di proscioglimento e si fosse limitata a una formula di stile; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 c.p., per non avere la Corte adeguatamente considerato i criteri di commisurazione della pena e per non avere riconosciuto le attenuanti generiche, al fine di ottenere una riduzione più favorevole del trattamento sanzionatorio. Dalla motivazione emerge che in appello l'imputato aveva concordato il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., con rinuncia ai motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel c.d. "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis c.p.p., il giudice di secondo grado non debba motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché, per effetto della rinuncia ai motivi di appello, la cognizione è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che la rinuncia ai motivi di appello non ne impone il riconoscimento e che esse richiedono elementi positivi, mancanti nel caso concreto; anzi, la Corte territoriale aveva già rideterminato la pena valorizzando correttamente la gravità del reato e la personalità dell'imputato, caratterizzata da recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice per il reato in materia di stupefacenti oggetto della condanna di merito

  • art. 129 c.p.p.

    nel patteggiamento in appello il giudice non è tenuto a motivare sull'eventuale proscioglimento, perché la cognizione è limitata dai motivi oggetto di rinuncia

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche richiedono elementi positivi a favore dell'imputato; la loro concessione non deriva automaticamente dalla rinuncia ai motivi di appello

  • art. 133 c.p.

    criterio di commisurazione della pena, da applicare valorizzando gravità del reato e personalità del reo

  • art. 599-bis c.p.p.

    accordo sul trattamento sanzionatorio in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 133, comma secondo, n. 3, c.p.

    la condotta successiva al reato può rilevare come indice di minore capacità a delinquere

  • art. 13 c.p.

    richiamato nel ricorso in relazione ai criteri di valutazione della pena, ma non autonomamente decisivo nella motivazione

  • art. 192 c.p.p.

    non risulta realmente trattato nel testo fornito

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione delimita la cognizione del giudice di secondo grado, escludendo l'obbligo di una specifica verifica motivata delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo profili espressamente devoluti.
  • La rinuncia ai motivi di appello non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per il riconoscimento delle attenuanti generiche: queste richiedono la presenza di concreti elementi positivi a favore dell'imputato.
  • Ai fini del diniego o della concessione delle attenuanti generiche, il giudice deve comunque fare riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p., potendo valorizzare la gravità del fatto, la personalità dell'imputato e la sua eventuale recidiva.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni imputabili al ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa esclusa, il versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioPena e commisurazione
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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