Cassazione Civile, Ordinanza n. 03157/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva rettificato la dichiarazione di una contribuente, ritenendo esistenti maggiori redditi presunti derivanti dal possesso di un immobile e di un cavallo da equitazione. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma la CTP aveva respinto il ricorso; in appello la CTR aveva dichiarato l'impugnazione tardiva. In cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo cumulativo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 38 e 51 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c. in relazione all'art. 24 Cost., nonché dell'art. 112 c.p.c. e un vizio motivazionale. Ha sostenuto che, poiché il primo giudice avrebbe depositato la sentenza oltre i termini, non era stato possibile proporre impugnazione entro sei mesi dalla pubblicazione; ha inoltre lamentato il mancato accoglimento dell'istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. e l'omessa pronuncia sulla disciplina anteriore al nuovo testo di tale norma, oltre a una motivazione contraddittoria circa l'onere di diligenza della parte rispetto ai ritardi dell'ufficio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato anzitutto perché formulato in modo promiscuo, con sovrapposizione di censure eterogenee in violazione del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione. Nel merito, ha confermato la correttezza della decisione della CTR: il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito, e non dalla comunicazione; pertanto la tardività del deposito non incide sul dies a quo. Ha poi escluso i presupposti della rimessione in termini, che richiede un impedimento non imputabile alla parte, osservando che il ritardo nel deposito della sentenza non integra di per sé un impedimento assoluto, ma un ostacolo superabile con diligenza. La motivazione della CTR è stata giudicata sufficiente e non contraddittoria. È stato inoltre dichiarato l'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, mentre non sono state liquidate spese perché l'Agenzia non ha resistito con tempestivo controricorso.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle altre norme sul termine di impugnazione nel processo tributario; la Corte conferma la decorrenza del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza.
Il termine per impugnare nei giudizi tributari segue il rinvio all'art. 327 c.p.c. e decorre dalla pubblicazione della sentenza, non dalla comunicazione.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la Corte non ne ravvisa la violazione.
Il termine "lungo" per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, coincidente con il deposito; la comunicazione è irrilevante.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la disciplina del termine di impugnazione.
La Corte esclude che vi sia stata omessa pronuncia sulla questione prospettata dalla parte.
La rimessione in termini presuppone un impedimento non imputabile alla parte; il mero ritardo nel deposito della sentenza non basta.
art. 360, primo comma, nn. 1 e 3, c.p.c.
La ricorrente ha cumulato censure eterogenee; la Corte richiama l'esigenza di specificità e autonomia dei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e autonomi: la commistione indistinta di violazioni di legge, vizi processuali e censure motivazionali rende il motivo vulnerabile.
- Nel processo tributario il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, che coincide con il deposito, e non dalla sua comunicazione alle parti.
- Il ritardo nel deposito della sentenza, di per sé, non integra un impedimento assoluto tale da giustificare la rimessione in termini; quest'ultima richiede un ostacolo non imputabile alla parte e non superabile con diligenza.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito affronta, sia pure sinteticamente, la questione decisiva dedotta dalla parte e ne fornisce una motivazione sufficiente.
- In sede di legittimità è corretto dichiarare l'inammissibilità o l'infondatezza della censura che pretende di far decorrere il termine di impugnazione da un momento diverso da quello della pubblicazione della sentenza, salvo specifiche previsioni di legge.
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