Cassazione Civile, Ordinanza n. 09503/2026 del 14/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre atti di contestazione con cui l’Amministrazione doganale aveva irrogato sanzioni per una operazione di transito comunitario esterno (T1), assumendo che vi fosse mancata corrispondenza tra la qualità e tipologia della merce dichiarata nella bolletta di cauzione e quella poi riscontrata al controllo, con violazione dell’art. 306 TULD. La società contribuente aveva ottenuto l’accoglimento dell’appello in sede di rinvio, con decisione fondata sull’idea che la difformità fosse un mero errore cartolare, non incidente sui diritti doganali e non pregiudizievole per il controllo, anche perché i sigilli erano integri e i maggiori diritti erano stati versati. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe escluso il pregiudizio all’azione di controllo valorizzando solo l’integrità del sigillo e ignorando che l’indicazione non veritiera della merce altera l’analisi del rischio e il tipo di controllo; 2) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione, che imponeva di verificare l’idoneità della condotta a pregiudicare l’esercizio del controllo; 3) violazione dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 306 TULD e dell’art. 10 l. n. 212 del 2000, riproponendo la censura sulla non applicabilità dell’esimente per la mera assenza di danno all’erario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di rinvio non apparente, perché graficamente esistente e comprensibile. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che il giudice di rinvio non si era uniformato al principio di diritto già enunciato, poiché aveva valutato la sola integrità del sigillo e l’assenza di danno erariale, senza compiere il necessario giudizio ex ante sull’idoneità dell’errore dichiarativo a pregiudicare l’attività di controllo doganale, anche in relazione all’analisi dei rischi e all’eventuale intensità del controllo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può riguardare la corretta individuazione e applicazione della nozione giuridica che qualifica la fattispecie concreta.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni precluse dal decisum rescindente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L’onere di specifica indicazione degli atti e documenti va valutato con riguardo ai singoli motivi e alla loro indispensabilità per comprendere le doglianze.
L’improcedibilità è esclusa quando la sentenza impugnata risulti depositata in copia conforme e sia stata chiesta la trasmissione del fascicolo d’ufficio.
art. 306 TULD
La disposizione sanziona la non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto accertato in sede doganale.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997
L’esimente richiede che la violazione non arrechi pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo; non basta l’assenza di danno erariale.
La valutazione della condotta va coordinata con i principi di collaborazione e buona fede nello statuto del contribuente.
art. 8, comma 1, d.lgs. n. 141 del 2024
L’abrogazione della disciplina previgente decorre dalla data di entrata in vigore della nuova normativa e non produce abolizione della fattispecie contestata per il periodo anteriore.
art. 79, Allegato I, d.lgs. n. 141 del 2024
La dichiarazione infedele di qualità, quantità, origine, valore o altri elementi per l’applicazione della tariffa integra una fattispecie sanzionata.
art. 96, Allegato I, d.lgs. n. 141 del 2024
La condotta contestata resta comunque sanzionata anche nella nuova disciplina, in termini obiettivamente meno favorevoli per il contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e, quando la sentenza rescindente richieda una verifica sull’idoneità della condotta a ledere un interesse protetto, non può limitarsi a considerazioni parziali o meramente ex post.
- In materia di violazioni tributarie, la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali va compiuta in astratto e con giudizio ex ante, verificando se la condotta sia idonea a pregiudicare l’esercizio dei controlli, non solo se abbia inciso sul gettito.
- L’assenza di danno erariale non è sufficiente, da sola, a integrare l’esimente prevista per le violazioni che non pregiudicano i controlli amministrativi; occorre anche escludere l’idoneità della violazione a interferire con l’attività di controllo.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il percorso logico del निर्णयice; una motivazione sintetica ma intellegibile non è nulla per il solo fatto di essere essenziale.
- Nel ricorso per cassazione, il requisito di specifica indicazione di atti e documenti va valutato in relazione al singolo motivo e alla reale necessità di consultare il fascicolo per comprenderne la censura.
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