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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11254/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Nel corso di un giudizio arbitrale tra un'impresa di riscossione e un comune, il Presidente del Tribunale aveva liquidato ai componenti del collegio arbitrale compensi calcolati sommando il valore della domanda principale e quello dell'eccezione/domanda riconvenzionale sollevata dal comune. Il comune aveva proposto reclamo e la Corte d'appello di Firenze aveva ridotto il compenso, ritenendo che il valore della riconvenzionale non potesse cumularsi con quello della domanda principale, sia perché non proposta nei confronti del medesimo soggetto, sia perché, in concreto, l'eccezione riconvenzionale non avrebbe comportato un effettivo incremento dell'attività arbitrale. Gli arbitri hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione delle norme sul valore della controversia e sulla liquidazione dei compensi, sostenendo che il divieto di cumulo tra domanda principale e riconvenzionale varrebbe solo nel rapporto avvocato-cliente e non per gli arbitri, i quali decidono imparzialmente nei confronti di tutte le parti; con il secondo hanno lamentato la violazione delle medesime norme processuali, assumendo che l'eccezione di compensazione/riconvenzionale, essendo eccezione riconvenzionale, avrebbe comunque dovuto incidere sul valore della causa indipendentemente dalla concreta ampiezza della cognizione svolta dal collegio, poiché il valore si determina in base al petitum e non al decisum.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto, quanto al primo, che la Corte d'appello avesse richiamato il principio del divieto di cumulo solo per completezza, ma che la ratio decidendi fosse diversa: nel caso concreto non vi era stata una vera domanda riconvenzionale, bensì una mera eccezione riconvenzionale di risoluzione per inadempimento con richiesta di accertamento del danno da compensare, sicché il motivo non colpiva la reale motivazione della decisione. Quanto al secondo, la Corte ha ribadito l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, ai fini della determinazione del valore della causa e dello scaglione tariffario, rileva la domanda proposta, non le eccezioni formulate per ottenerne il rigetto; l'attività difensiva connessa alle eccezioni può incidere solo sulla liquidazione interna allo scaglione, non sul valore della controversia. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; le spese di legittimità sono state integralmente compensate e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 814 c.p.c.

    viene richiamato per il reclamo avverso la liquidazione dei compensi degli arbitri

  • art. 825 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 814 c.p.c. come base del reclamo sulla liquidazione arbitrale

  • art. 5 d.m. n. 140/2012

    richiamato dai ricorrenti quale parametro per la determinazione del valore della controversia e del compenso

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sulle regole di determinazione del valore della causa

  • art. 12 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti sulle regole di determinazione del valore della causa

  • art. 35 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, in tema di eccezioni riconvenzionali e valore della causa

  • art. 810 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme sul giudizio arbitrale e la liquidazione dei compensi

  • art. 813 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti tra le norme sul giudizio arbitrale e la liquidazione dei compensi

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese, nella lettura costituzionalmente orientata che consente la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo della decisione

  • art. 1467 c.c.

    non espressamente citato nel testo della decisione

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione del compenso degli arbitri, il valore della controversia non si determina sommando automaticamente il valore della domanda principale e quello delle domande/eccezioni riconvenzionali: occorre verificare la natura effettiva della pretesa introdotta e il suo reale inserimento nel thema decidendum.
  • Se nel giudizio arbitrale viene proposta una mera eccezione riconvenzionale o un'eccezione di compensazione volta al rigetto o alla riduzione della pretesa avversaria, la valutazione del valore della causa resta ancorata alla domanda introduttiva; l'attività difensiva ulteriore può incidere solo sulle voci interne dello scaglione tariffario, non sullo scaglione stesso.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata: se la sentenza poggia su una qualificazione della domanda/eccezione diversa da quella assunta dal ricorrente, la censura è destinata al rigetto perché non coglie la reale motivazione.
  • In tema di determinazione del valore della causa, rileva il petitum azionato e non il decisum finale; le eccezioni proposte per paralizzare la domanda non mutano, di regola, il valore della controversia ai fini tariffari.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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