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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28432/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero; giudice)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento definito con sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa dal G.i.p. di Venezia nei confronti di un imputato per detenzione di cocaina ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La sentenza ha applicato la pena concordata, disposto la confisca della somma di euro 39.725,00 e la confisca e distruzione del restante materiale sequestrato, oltre alla liquidazione delle spese in favore della parte civile. L'imputato ha proposto ricorso lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per mancata motivazione circa l'esclusione delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La parte civile ha proposto ricorso contro la mancata concessione del sequestro conservativo sulle somme già sequestrate e poi confiscate, deducendo, in sintesi: omessa pronuncia sulla domanda; illegittimità del rigetto in ragione della non irrevocabilità della confisca; erronea preferenza accordata alla confisca rispetto alla cautela civile; mancata considerazione dell'idoneità della somma confiscata a soddisfare anche le pretese risarcitorie; asserito obbligo del giudice penale di disporre il sequestro conservativo in sede penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al ricorso dell'imputato, ha ritenuto inconsistente la doglianza sull'art. 129 c.p.p., rilevando che la sentenza di patteggiamento era motivata sui fatti, sulle prove e sulla corretta qualificazione giuridica, e che il controllo di legittimità è possibile solo quando emerga in modo evidente dal testo della sentenza una causa di non punibilità, circostanza non dedotta. Quanto al ricorso della parte civile, la Corte ha affermato che, nel rito ex art. 444 c.p.p., la parte civile non ha potere di impugnare la sentenza se non per quanto attiene alle spese, e comunque non può ottenere tramite sequestro conservativo la tutela di un credito risarcitorio che il giudice penale non può accertare in presenza del patteggiamento, né un sequestro della somma già acquisita all'Erario per confisca del profitto del reato. Ha inoltre rilevato che la coesistenza astratta di sequestro preventivo e conservativo non muta la conclusione, poiché qui la domanda riguardava il medesimo bene confiscato e, correttamente, il giudice ha privilegiato il diritto dell'Erario, rinviando al giudice civile ogni valutazione sul restante patrimonio. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, contestata e posta a base della condanna patteggiata

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice richiamata per il fatto di resistenza a pubblico ufficiale contestato all'imputato

  • artt. 81 cpv., 582, 583, comma 1, n. 1, 585, 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.

    insieme di norme poste a base della contestazione e della qualificazione delle lesioni personali aggravate

  • art. 129 c.p.p.

    nel patteggiamento il vizio di motivazione è deducibile solo se dal testo della sentenza emerge in modo evidente una causa di non punibilità

  • art. 444 c.p.p.

    la sentenza di applicazione della pena su richiesta preclude, al di fuori delle spese, statuizioni civili e non consente alla parte civile di ottenere tutela risarcitoria nel processo penale

  • art. 576 c.p.p.

    limita il potere di impugnazione della parte civile nella sentenza di patteggiamento, consentendolo solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 316 c.p.p.

    individua i presupposti e i casi in cui può essere chiesto il sequestro conservativo dal pubblico ministero o dalla parte civile

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    consente la confisca della somma ritenuta profitto del reato stupefacente, prevalente sulla cautela richiesta dalla parte civile

  • art. 131-bis c.p.

    non citato come norma applicata, ma richiamata nel ragionamento dell'imputato tramite il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione alle cause di non punibilità

  • Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità quando non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato ai casi in cui dal testo emerga in modo immediato e manifesto una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.; non è sufficiente una censura generica o di stile.
  • La parte civile, nel rito di patteggiamento, conserva la legittimazione a costituirsi e ha diritto alla liquidazione delle spese, ma non può impugnare la sentenza per ottenere nel processo penale il riconoscimento del risarcimento o la tutela cautelare del credito, salvo i limiti espressamente riconosciuti dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Il sequestro conservativo svolge funzione strumentale rispetto a una futura condanna penale almeno generica; se il rito prescelto esclude una statuizione di condanna sul capo civile, manca il presupposto per utilizzare tale misura come garanzia del credito risarcitorio nel processo penale.
  • Quando un bene o una somma è già soggetta a confisca quale profitto del reato, il giudice può legittimamente negare il sequestro conservativo richiesto dalla parte civile, privilegiando la pretesa pubblicistica dell'Erario e rinviando al giudice civile la valutazione su eventuali altri cespiti patrimoniali dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiSequestroOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processualeConfiscaPrescrizione del reato

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