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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3308/2022 del 31/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Sarli ha chiesto la riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare subita dal 16/12/2010 al 21/7/2016 (oltre 6 anni). In sede di merito era stato inizialmente imputato per associazioni di tipo mafioso, reati in materia di armi e stupefacenti (con aggravante mafiosa); dopo vari gradi di giudizio vi furono assoluzioni per i reati associativi e, per alcuni capi relativi a stupefacenti, estinzione per prescrizione. Con ricorso per cassazione il Sarli denunciava violazione dell'art. 314 c.p.p. in relazione all'art. 5 CEDU e vizio di motivazione sotto il profilo del comportamento doloso o gravemente colposo da parte dell'autorità che aveva disposto la custodia cautelare. Denunciava, in particolare, la confusione e l'insufficienza motivazionale dell'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno (errata indicazione di capi e confusioni di nomi, riferimento a fatti per i quali non era imputato, mancata indicazione della condotta colposa specifica), nonché l'erroneo valore attribuito alle dichiarazioni di collaboratori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione alla insufficiente e confusa motivazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata menzionava reati (art. 74 D.P.R. 309/90) che non risultavano a carico del Sarli e non chiariva se la custodia cautelare si fosse fondata anche sui capi poi estinti per prescrizione, situazione che, se confermata, sarebbe causa ostativa al riconoscimento della riparazione. La Corte ha altresì ritenuto che l'ordinanza non avesse individuato in modo chiaro una condotta dolosa o gravemente colposa del Sarli che potesse giustificare il diniego dell'indennizzo, e che faceva ricorso a riferimenti confusi (compreso il richiamo a soggetti e reati non imputati). Per questi motivi la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il caso alla Corte d'Appello di Salerno per un nuovo esame, demandando anche a quella corte la regolamentazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione. La Corte ha valutato se il diniego dell'indennizzo fosse adeguatamente motivato alla luce delle condotte imputabili al detenuto e delle ragioni che giustificarono la misura cautelare.

  • art. 5 CEDU

    Garantisce il diritto alla libertà e alla sicurezza; il ricorso ha invocato la interpretazione combinata dell'art. 314 c.p.p. con l'art. 5 CEDU per contestare la legittimità della prosecuzione della custodia cautelare e il diritto alla riparazione.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Riferimento ai reati in materia di stupefacenti. La Corte ha osservato che non era chiaro dall'ordinanza se i capi per i quali vi fu prescrizione (art. 73) avessero costituito la base della misura, il che avrebbe ostato al riconoscimento della riparazione.

  • D.P.R. 309/1990, art. 74

    Riflette la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata menzionava l'art. 74 senza riscontro nel fascicolo a carico del Sarli, evidenziando un errore di individuazione dei titoli di accusa.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Fattispecie di associazione di tipo mafioso. La decisione ha valutato la rilevanza delle assoluzioni dai capi associativi rispetto al diritto alla riparazione e ha richiamato la necessità di motivare correttamente l'eventuale partecipazione ad altra forma associativa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata dal ricorrente quanto ai limiti delle deduzioni in cassazione; citata nel ricorso ma non decisiva sul punto di merito.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; procedimento regolato dagli artt. del codice di rito per la formulazione delle conclusioni scritte.

Massime di principio

  • La corte che nega la riparazione per ingiusta detenzione deve motivare con chiarezza quale fosse il titolo di imputazione che giustificava la misura cautelare e se, dopo gli accertamenti, tale titolo è venuto meno per proscioglimento di merito o per estinzione (prescrizione).
  • Se l'ingiusta detenzione è derivata in tutto o in parte da accuse poi estinte per prescrizione, la prescrizione può costituire causa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo se quella specifica contestazione era autonomamente idonea a giustificare la restrizione della libertà.
  • Il diniego della riparazione richiede l'indicazione puntuale di comportamenti del detenuto che configurino dolo o grave colpa; mere affermazioni generiche o riferimenti non documentati non sopperiscono all'onere motivazionale.
  • Errori di identificazione (es. confusione di nomi, attribuzione di reati non contestati) o l'uso di argomentazioni per 'copia e incolla' rendono la motivazione insufficiente e legittimano l'annullamento da parte della Cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate criticamente e in modo motivato; il richiamo aprioristico alla loro attendibilità senza riferimento a elementi concreti può vanificare la decisione sul diritto alla riparazione.

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