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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16117/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto di lavori edili nel quale il collegio arbitrale, dopo una fase cautelare davanti al Tribunale, ha condannato la committente al pagamento del residuo corrispettivo per lavori eseguiti e non pagati, oltre a una rilevante somma a titolo di danni per il fermo cantiere e agli interessi moratori. La società committente ha impugnato il lodo davanti alla Corte d'appello deducendone la nullità per asserita contraddittorietà e/o assenza di motivazione: secondo lei era illogico condannarla al pagamento di un importo ritenuto non esigibile perché inferiore alla soglia minima prevista per ciascun SAL, pur avendo il lodo negato la risoluzione del contratto e quindi riconosciuto la perdurante validità del rapporto; inoltre gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 sarebbero stati riconosciuti in violazione dell'art. 4 del decreto, poiché il credito non sarebbe stato ancora esigibile. Con un secondo motivo ha lamentato la nullità del lodo per mancanza di motivazione sul dies ad quem del fermo lavori e, quindi, sulla quantificazione dei danni da cantiere fermo. La Corte d'appello ha respinto l'impugnazione. In cassazione la committente ha dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 829, comma 1, nn. 5 e 11, c.p.c. e, per il secondo motivo, anche dell'art. 4 d.lgs. n. 231/2002, sostenendo che la Corte territoriale avesse in realtà rivalutato il merito e non avesse affrontato il vizio di contraddittorietà/motivazione apparente del lodo e della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il sindacato sia a critica limitata e che i vizi di motivazione e contraddittorietà rilevino solo nei casi estremi di totale assenza o apparente impossibilità di ricostruire la ratio decidendi. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva esaminato le censure e aveva fornito una motivazione sufficiente e coerente, escludendo correttamente la nullità del lodo; le doglianze della ricorrente miravano in realtà a ottenere un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e ai conseguenti oneri sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 829, comma 1, nn. 5 e 11, c.p.c.

    Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il vizio di motivazione è ravvisabile solo se la motivazione manca del tutto o è talmente carente da non consentire di individuare la ratio della decisione; la contraddittorietà rilevante è solo quella tra dispositivi o tra motivazione e dispositivo, non quella interna alla motivazione se non si traduce in non motivazione.

  • art. 823, n. 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro per valutare il vizio motivazionale del lodo, ma la nullità è esclusa quando il percorso argomentativo sia comunque ricostruibile.

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    La ricorrente lo invocava per sostenere l'erroneità del riconoscimento degli interessi moratori; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché volta al riesame del merito e non idonea a mostrare una violazione di legge specificamente argomentata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specifiche argomentazioni che raffrontino norma e affermazioni della sentenza; il controllo sulla motivazione è oggi limitato al minimo costituzionale, essendo censurabili solo anomalie estreme.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    L'onere di specificità del ricorso per cassazione impone di indicare le norme violate e di spiegare in che modo la decisione le contrasti, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa.

  • art. 299 c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. seguenti sul processo, per escludere l'interruzione del giudizio di legittimità in relazione alla sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della parte.

  • art. 143 d.lgs. n. 14 del 2019

    La sopravvenuta liquidazione giudiziale di una parte è stata ritenuta irrilevante nel giudizio di cassazione, che è retto da impulso d'ufficio e non soggetto a interruzione per tale evento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale il controllo del giudice è a critica vincolata: non è consentito trasformare la doglianza in una revisione del merito della controversia arbitrale.
  • Il vizio di motivazione del lodo rilevante ex art. 829 c.p.c. sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così carente da impedire la ricostruzione della ratio decidendi; non basta il dissenso della parte sulla valutazione delle prove o sulla soluzione del merito.
  • La contraddittorietà che determina nullità del lodo va individuata tra le parti del dispositivo o tra motivazione e dispositivo; la mera contraddittorietà interna della motivazione rileva solo se si traduce in una sostanziale assenza di motivazione.
  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge è necessario indicare specificamente la norma violata, il contenuto precettivo e il contrasto con la decisione impugnata; non è sufficiente un richiamo generico a principi o un invito alla Corte a riesaminare la controversia.
  • La verifica della motivazione in cassazione è limitata al "minimo costituzionale": sono denunciabili solo anomalie estreme come motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
  • Nel giudizio di legittimità la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale di una parte non determina, di regola, interruzione del processo, trattandosi di procedimento retto da impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiContrattiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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