Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35623/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, tutti medici ammessi a scuole di specializzazione in anni compresi tra il 1991 e il 2005, avevano chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno per la dedotta tardiva o incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive europee in materia di formazione dei medici specialisti. Sostenevano che il trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991 fosse rimasto di fatto privo degli adeguamenti annuali e triennali originariamente previsti, a causa di successivi blocchi legislativi, e che il successivo d.lgs. n. 368 del 1999 avesse introdotto un sistema più adeguato, ma divenuto operativo solo dall’anno accademico 2006-2007. Chiedevano quindi sia un risarcimento parametrato alla differenza tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto percepire con trattamento indicizzato e rideterminato, sia il ristoro per il ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie. In cassazione denunciavano la violazione delle norme eurounitarie e interne richiamate nei motivi, sostenendo che il principio di adeguata remunerazione imponesse allo Stato non solo di fissare un importo iniziale, ma anche di mantenerne nel tempo l’adeguatezza; con il secondo motivo insistevano sulla spettanza dell’indicizzazione annuale e della rideterminazione triennale prevista dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Chiedevano inoltre rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che la statuizione del giudice di merito sulla carenza di legittimazione passiva dei Ministeri diversi dalla Presidenza del Consiglio fosse coperta da giudicato, non essendo stata impugnata. Nel merito, la Corte ha reputato entrambi i motivi inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., aderendo a un orientamento consolidato: la direttiva 93/16/CEE non ha avuto portata innovativa rispetto alle direttive precedenti, ma solo compilativa e di coordinamento; l’obbligo comunitario di assicurare una remunerazione adeguata era già stato adempiuto con il d.lgs. n. 257 del 1991; il d.lgs. n. 368 del 1999, entrato in vigore solo dall’anno accademico 2006-2007, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore nazionale e non costituisce il primo effettivo recepimento della disciplina europea. Quanto alla pretesa indicizzazione annuale e rideterminazione triennale della borsa di studio, la Corte ha ribadito che per gli anni accademici dal 1998 al 2005 l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 non era più applicabile per effetto delle norme di blocco del finanziamento. Sono state inoltre respinte le argomentazioni tratte dalla sentenza C-590/20 e dalla memoria dei ricorrenti, perché riferite a una fattispecie diversa. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti; è stato altresì disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le direttive europee che impongono una "adeguata remunerazione" ai medici specializzandi non fissano esse stesse l’ammontare della prestazione economica: la determinazione concreta della soglia di adeguatezza spetta allo Stato membro nell’esercizio della sua discrezionalità legislativa.
  • La successiva direttiva compilativa o di coordinamento non introduce, di per sé, un nuovo obbligo sostanziale sulla misura della remunerazione se riproduce il contenuto già vigente delle direttive precedenti.
  • Se l’ordinamento interno ha già attuato l’obbligo comunitario con una borsa di studio o analoga misura economica, la scelta di adottare in seguito un diverso e più favorevole assetto normativo non consente, da sola, di affermare un precedente inadempimento dello Stato.
  • Il differimento dell’entrata in vigore di una disciplina più favorevole rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale e non integra, di per sé, tardivo recepimento del diritto dell’Unione.
  • In materia di trattamento economico degli specializzandi, il diritto agli adeguamenti automatici previsti dalla disciplina originaria può essere escluso o sospeso da successive norme di blocco del finanziamento, se ritenute espressione di una legittima manovra di politica economica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità senza offrire argomenti idonei a mutare orientamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.