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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22734/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di un imprenditore artigiano edile, rideterminando il reddito d'impresa e il valore della produzione ai fini IRPEF e IRAP perché, a seguito della mancata produzione della documentazione richiesta con questionario, non erano stati riconosciuti alcuni costi esposti in dichiarazione. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo l'omessa notifica del questionario e quindi l'inapplicabilità della preclusione probatoria prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973; in appello aveva inoltre depositato documentazione ritenuta dalla corte tributaria coerente con le scritture contabili. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, lamentando che la corte di merito avesse annullato l'accertamento sulla base di documentazione non specificata e avesse poi rimesso all'ufficio una nuova valutazione sostanziale dei costi; gli altri due per violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 19, 22, 24, 32 e 58 del d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente, perché formulata in modo apodittico e incoerente: la corte tributaria aveva reputato illegittimo l'accertamento sulla base di una documentazione depositata in appello senza indicarne natura e contenuto, salvo poi affermare che l'amministrazione avrebbe potuto rivalutare la correttezza sostanziale delle deduzioni di costo. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri due motivi. La sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973

    Norma richiamata quale base dell'accertamento induttivo sul reddito d'impresa e sul valore della produzione, in relazione al mancato riconoscimento dei costi non documentati.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sulla preclusione probatoria e sugli effetti della mancata esibizione della documentazione richiesta con questionario; il secondo e terzo motivo di ricorso sono stati assorbiti e quindi non esaminati nel merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza sul nuovo perimetro del vizio motivazionale, limitato al "minimo costituzionale".

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del requisito minimo della motivazione.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel quadro dell'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • artt. 19, 22, 24, 32 e 58 d.lgs. n. 546/1992

    Norme invocate nel terzo motivo di ricorso, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando sia graficamente presente ma non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, imponendo all'interprete integrazioni o congetture esterne al testo.
  • Nel giudizio di cassazione, il controllo sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale": non sono più deducibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo anomalie radicali quali mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva.
  • In materia tributaria, non è sufficiente annullare un accertamento sulla base di una documentazione prodotta in appello senza specificarne contenuto, natura e idoneità probatoria rispetto ai costi contestati; il giudice deve spiegare perché quel materiale sia effettivamente idoneo a superare la pretesa fiscale.
  • È viziata la decisione che, da un lato, dichiara illegittimo l'accertamento per effetto di documenti depositati dal contribuente e, dall'altro, rimette all'amministrazione una nuova valutazione sostanziale degli stessi elementi, perché tale impostazione rende incoerente la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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