Cassazione Civile, Ordinanza n. 36072/2023 del 27/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002, di importo inferiore a 20.000 euro ciascuno. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo maturata prescrizione e/o decadenza e censurando la qualificazione dell'attività come commerciale anziché agricola. L'Agenzia proponeva appello, notificato il 20 giugno 2012, ma la commissione regionale lo dichiarava inammissibile per tardività, assumendo che il termine d'impugnazione decorresse dal deposito della sentenza di primo grado (7 giugno 2010). Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, del d.lgs. 546/1992 e 327 c.p.c., nonché dell'art. 39, comma 12, lett. c), del d.l. 98/2011, sostenendo che il giudice di appello non aveva considerato la sospensione legale dei termini per la proposizione dell'appello prevista dalla norma sulla definizione agevolata delle liti fiscali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura: poiché la lite rientrava tra quelle astrattamente definibili ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, operava la sospensione automatica dei termini di impugnazione fino al 30 giugno 2012. Ne consegue che l'appello notificato il 20 giugno 2012 era tempestivo. La sentenza della commissione regionale che aveva dichiarato l'inammissibilità per tardività è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
Richiamato nel combinato disposto relativo al termine di impugnazione nel processo tributario.
È il termine lungo per impugnare, oggetto di sospensione nel periodo previsto dalla normativa condonistica.
art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 98/2011
Prevede la sospensione dei termini di impugnazione per le liti fiscali astrattamente definibili fino al 30 giugno 2012.
art. 39, comma 12, d.l. 98/2011, conv. in l. 111/2011
La sospensione legale dei termini opera automaticamente per le liti fiscali definibili.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle liti fiscali astrattamente definibili ai sensi della normativa sulla definizione agevolata, la sospensione dei termini di impugnazione opera automaticamente, senza che sia necessario verificare ulteriori presupposti diversi dalla definibilità astratta della lite.
- La sospensione eccezionale dei termini per impugnare prevista dalla normativa condonistica assorbe il periodo di sospensione feriale già ricadente nello stesso arco temporale; se però la scadenza effettiva del termine cade nel periodo feriale successivo, opera la sospensione feriale secondo le regole ordinarie.
- Nel verificare la tempestività dell'impugnazione in tali controversie, il giudice deve considerare prioritariamente l'incidenza della sospensione legale speciale sul termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
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