Cassazione Penale, Sentenza n. 12564/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Luigi Pescatore per concorso in estorsione (capo 5) con aggravanti: metodo mafioso e più persone riunite. I motivi di ricorso contestavano: (i) l'inefficacia della misura per omessa trasmissione al riesame di atti/verbali selezionati dal P.M. (art. 309, commi 5 e 10 c.p.p.); (ii) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese (artt. 63, 64 e 210 c.p.p.) perché acquisite senza garanzie e per autoaccuse intervenute in assenza di difensore; (iii) errata qualificazione giuridica della condotta come estorsione (art. 629) invece che come favoreggiamento personale (art. 378); (iv) errato riconoscimento dell'aggravante delle "più persone riunite" (art. 628, comma 3, n.1); (v) errato riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416‑bis); e (vi) deposito di motivi nuovi con memoria del 03/03/2026.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Motivazione essenziale: 1) Primo motivo inammissibile perché la difesa non ha dimostrato che gli atti mancanti fossero quelli originariamente selezionati e trasmessi dal P.M. al GIP (obbligo di trasmissione al riesame riguarda solo gli atti selezionati dal P.M.); 2) Secondo motivo infondato: le dichiarazioni delle persone offese sono state ritenute utilizzabili perché, secondo il Tribunale, non avevano valore auto‑indiziante nei confronti dei dichiarante e dunque non sussistevano i presupposti di inutilizzabilità previsti dall'art. 63 c.p.p.; 3) Terzo motivo infondato: corretta la qualificazione in concorso di estorsione, essendo rilevante ogni contributo idoneo a favorire la prosecuzione o la riuscita dell'azione estorsiva; il favoreggiamento personale è escluso perché presuppone che il reato antecedente sia già consumato; 4) Quarto motivo ("più persone riunite") inammissibile per mancanza di interesse processuale in sede cautelare, non incidendo la sua eventuale esclusione sull'an o sul modo della misura; 5) Quinto motivo (metodo mafioso) manifestamente infondato: il Tribunale ha ritenuto ricorrenti modalità e riferimenti (es. richiamo agli "avellinesi"/"nuovo clan Partenio") idonei a evocare la forza intimidatrice tipica del metodo mafioso, applicando l'aggravante anche ai concorrenti non affiliati. Esito pratico: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese, nessuna rimessione in libertà; trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ex art. 94 disp. att. c.p.p.; decisione depositata il 04/03/2026.
Norme richiamate
L'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha originariamente selezionato e trasmesso al GIP; la sanzione di inefficacia (comma 10) si applica solo se la "catena di trasmissione" degli atti selezionati viene interrotta
art. 291, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nella motivazione come parte della "catena di trasmissione" degli atti tra P.M., GIP e tribunale del riesame
art. 310, comma 9 cod. proc. pen.
Richiamato insieme ad art. 291 e art. 309 per delimitare l'obbligo di trasmissione degli atti al riesame
Norma che tutela il dichiarante 'coinvolto nel fatto'; la Corte ricorda che l'inutilizzabilità opera quando chi dichiara è originariamente indiziato e non ha fruito delle garanzie difensive
Riguarda le garanzie difensive da assicurare al dichiarante coinvolto; la Corte valuta l'assenza di garanzie solo se determinante per lo statuto dichiarativo
Richiamato nel quadro delle regole sulla assunzione e utilizzazione delle dichiarazioni
Delitto di favoreggiamento personale: la Corte ricorda che richiede che il reato originario sia già consumato e che l'azione agevolativa sia successiva, caratteristica che manca nella fattispecie
Delitto di estorsione: correttamente applicato dal giudice di merito nel concorso di persone anche quando il contributo è di tipo agevolativo ma idoneo a perseguire l'obiettivo estorsivo collettivo
art. 628, comma 3, n. 1) cod. pen.
Aggravante "più persone riunite": contestata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto l'impugnazione priva di interesse cautelare, essendo irrilevante rispetto all'an e al modo della misura quando già configurato il metodo mafioso
Aggravante del "metodo mafioso": la Corte conferma che non è necessario provare l'appartenenza a un'associazione mafiosa, né l'effettiva intimidazione della vittima; rilevano le modalità oggettive dell'azione che evocano la forza intimidatrice tipica
Norma procedurale richiamata per l'obbligo di informare il direttore dell'istituto penitenziario circa la decisione che non dispone la rimessione in libertà; la Corte ordina la trasmissione della sentenza al direttore
Massime di principio
- L'obbligo di trasmissione degli atti al tribunale del riesame (art. 309 c.p.p.) riguarda solo gli atti originariamente selezionati dal pubblico ministero: per ottenere l'inefficacia della misura per violazione di tale obbligo è necessario provare che gli atti mancanti facevano parte della selezione inviata al GIP
- Le dichiarazioni delle persone offese/testimoni sono inutilizzabili solo se raccolte in violazione delle regole che ne definiscono lo "statuto" (es. dichiarante già indiziato e non garantito): la violazione di regole procedurali accessorie non comporta automaticamente inutilizzabilità
- Nel concorso in estorsione (anche nella forma 'progressiva') è sufficiente un contributo idoneo a favorire la realizzazione del progetto criminoso; atti anche meramente agevolativi, se funzionalmente rilevanti, integrano responsabilità per concorso
- Il reato di favoreggiamento personale presuppone che il reato principale sia già consumato e che l'azione agevolativa sia successiva: condotte anteriori o contestuali volte a realizzare o proseguire l'estorsione sono più coerenti con il concorso nel reato
- L'aggravante del metodo mafioso si fonda sulle modalità oggettive dell'azione e sulla percezione intimidatoria evocata (anche per riferimento a gruppi noti): non è necessario provare l'appartenenza dell'agente a un'associazione mafiosa
- In sede cautelare l'impugnazione di singole aggravanti o della qualificazione giuridica presuppone un interesse concreto: la censura è rilevante solo se la sua accoglienza può incidere sull'an (esistenza del reato) o sul modo/necessità della misura cautelare
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