Cassazione Penale, Ordinanza n. 05746/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Dai passaggi riportati emerge che la sostanza era stata rinvenuta nell'appartamento e che l'imputato era stato visto gettarla dal balcone; nella camera a lui riferibile erano inoltre stati trovati una somma di denaro ritenuta verosimile provento dell'attività illecita e la strumentazione per il trattamento dello stupefacente. Con il primo motivo si contestava l'attribuzione allo stesso della sostanza stupefacente rinvenuta. Con il secondo motivo si censurava l'esclusione dell'ipotesi attenuata, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel valorizzare il numero delle dosi ricavabili, la pluralità delle sostanze, l'organizzazione dell'attività e lo spessore del traffico illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che vi erano elementi sintomatici dell'attribuzione della sostanza all'imputato, tra cui l'avvistamento del gesto di getto dal balcone e il rinvenimento nella sua camera di denaro e strumenti per il trattamento dello stupefacente. Ha poi ritenuto il secondo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito, che avevano escluso l'ipotesi attenuata in base all'elevato numero di dosi ricavabili, alla pluralità di sostanze, all'organizzazione dell'attività e allo spessore dell'illecito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La fattispecie sostanziale oggetto del giudizio è quella della detenzione e cessione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte considera rilevanti gli indici fattuali della disponibilità della droga e della professionalità/organizzazione dell'attività illecita per escludere l'ipotesi attenuata.
Non risulta citato espressamente; il testo richiama l'ipotesi attenuata dello spaccio, ma non una causa di non punibilità di particolare tenuità.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a contestare l'apprezzamento del compendio probatorio senza confrontarsi con la motivazione logica e coerente del giudice di merito è manifestamente infondato.
- La disponibilità della sostanza stupefacente può essere desunta da plurimi indici fattuali convergenti, come la visione dell'imputato nell'atto di disfarsi della droga, il rinvenimento di denaro ritenuto provento dell'attività illecita e la presenza di strumenti per il trattamento dello stupefacente.
- L'esclusione dell'ipotesi attenuata nello spaccio è legittimamente fondata su elementi quali l'elevato numero di dosi ricavabili, la pluralità delle sostanze, l'organizzazione dell'attività e l'intensità del traffico illecito.
- La riproposizione in cassazione di censure già vagliate e disattese in modo corretto dal giudice di merito non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
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